| 1. Le persone che la Commissione parlamentare di inchiesta
intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto.
Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene
stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono
invitate a pronunciare la formula "Giuro di dire la verità e
nient'altro che la verità" e vengono esaminate
separatamente.
2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può
deliberare di procedere a confronti.
3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento,
non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il
presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina
l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
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