| 1. Quando per la stessa materia su cui si svolge
l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche
militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza
dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie,
atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini
istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in
copia.
2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa,
la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la
competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la
sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione
dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è
tenuta ad uniformarsi alle richieste.
| |