| 1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i
funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti
alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora
con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di
inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio
o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti
acquisiti al procedimento di inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque
diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del
procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano
previste pene più gravi.
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