| 1. Subito dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza,
il presidente della Commissione presta giuramento davanti al
Presidente della Camera alla quale appartiene ed assume
solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il
segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le
opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.
2. Gli altri componenti dell'ufficio di presidenza, i
commissari, il personale
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degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori
tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine
giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria,
ed ogni altra persona che collabora all'inchiesta o concorre a
compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al
presidente della Commissione.
3. Di ogni giuramento è redatto verbale; quello
sottoscritto dal presidente della Commissione è controfirmato
dal Presidente della Camera di appartenenza e dal segretario
generale della stessa; gli altri verbali, sottoscritti dalla
persona che ha prestato giuramento, sono controfirmati dal
presidente e da uno dei segretari della Commissione.
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