| 1. Il componente della Commissione che ritiene di essere
interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero
per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta
per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la
Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o
escusso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha
l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a
maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza
dell'incompatibilità.
2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene
sostituito, secondo le norme dell'articolo 1.
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