| (Norme in materia di contratti di solidarietà).
1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
comma 3 è abrogato ed il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle unità produttive interessate da contratti di
solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo
dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.".
2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove
occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori
con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico
di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità
non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico
destinata ai lavoratori.".
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