| 1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o
più dei suoi componenti di redigere la relazione.
2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta
l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti,
delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del
testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei
documenti e degli atti.
| |