| (Misure temporanee in materia di gestione
delle eccedenze occupazionali).
1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei
periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di
integrazione salariale una settimana si considera trascorsa
quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno
pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai
lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di
ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei
predetti periodi massimi.
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2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono
sostituite dalle seguenti: "a cinquanta dipendenti".
3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è
estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto
dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai
lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da
imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria
della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa,
dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature,
nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino
industriale individuate ai sensi del regolamento CE n. 2081/93
(obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilità in
conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilità
avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente
comma su base settoriale operano a condizione che la
dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta
procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione,
entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4,
anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità
produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle
predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
condizione che:
a) le predette unità produttive appartengano ad
impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non
meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle
aree territoriali cui trovano applicazione le citate
disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) vi sia stato l'accertamento, da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive
presenti nelle predette aree territoriali.
7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma
10- bis, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si interpreta nel senso che il riferimento alle
disposizioni legislative in materia di pensionamento di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia
relativamente all'età richiesta
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per l'ammissione al beneficio del prolungamento
dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il
pensionamento di vecchiaia.
8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive
interessate da accordi di programma di reindustrializzazione
gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, la durata del programma per crisi aziendale può essere
fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette
unità produttive che siano stati licenziati prima del termine
del programma di utilizzo del trattamento di integrazione
salariale per crisi aziendale è prolungato di un periodo pari
a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto
e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione
dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a
decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a
quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di
integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo
5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di
un importo pari a quella della contribuzione addizionale
prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con
riferimento al predetto residuo periodo.
9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo è soppresso.
10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole:
"Tale proroga non opera" sono sostituite dalle seguenti: "Le
proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e
1- bis non operano".
11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i
casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato
articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali
ricorrano le condizioni per accedere ai benefìci previsti dai
commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente
decreto.
12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i
periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti
sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1,
commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,
n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi
previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo
1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i dipendenti delle società non operative
costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno
indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del
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Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonché per i
dipendenti di cui all'articolo 2 del decretolegge 21 febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali
il trattamento di mobilità cessa nel corso del 1994 e per i
quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di
legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale
con pari riduzione della predetta indennità, quest'ultima è
attribuita per un periodo di sei mesi.
15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine
del 1^ gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre
1992.
16. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno
1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1^ giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma
di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al
comma 8 del predetto articolo 4.
17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione
dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno
1994, è prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda,
da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego
competenti per territorio da parte dei soggetti interessati,
corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i
quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro la
data del 30 giugno 1994, il medesimo è prorogato di ulteriori
quattro mesi.
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