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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


524
DDL0034-0010
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. (*) Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZDL ZZPR
          (Misure temporanee in materia di gestione
              delle eccedenze occupazionali). 
      1.  Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei
  periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di
  integrazione salariale una settimana si considera trascorsa
  quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno
  pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai
  lavoratori occupati nell'unità produttiva.  Le riduzioni di
  ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei
  predetti periodi massimi.
 
                              Pag. 34
 
      2.  Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono
  sostituite dalle seguenti: "a cinquanta dipendenti".
      3.  La disciplina in materia di indennità di mobilità è
  estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario
  di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      4.  Il termine del 31 dicembre 1992, previsto
  dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
  ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
      5.  Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai
  lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da
  imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria
  della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa,
  dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature,
  nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino
  industriale individuate ai sensi del regolamento CE n. 2081/93
  (obiettivo n. 2).  Per i lavoratori collocati in mobilità in
  conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilità
  avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente
  comma su base settoriale operano a condizione che la
  dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta
  procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione.
      6.  Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7,
  della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione,
  entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4,
  anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità
  produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle
  predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente
  alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
  condizione che:
          a)  le predette unità produttive appartengano ad
  impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non
  meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle
  aree territoriali cui trovano applicazione le citate
  disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite
  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
  decreto;
          b)  vi sia stato l'accertamento, da parte del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
  l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive
  presenti nelle predette aree territoriali.
      7.  La disposizione di cui all'articolo 6, comma
  10- bis,  del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, si interpreta nel senso che il riferimento alle
  disposizioni legislative in materia di pensionamento di
  vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia
  relativamente all'età richiesta
 
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  per l'ammissione al beneficio del prolungamento
  dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il
  pensionamento di vecchiaia.
      8.  Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive
  interessate da accordi di programma di reindustrializzazione
  gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui
  all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, la durata del programma per crisi aziendale può essere
  fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23
  luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
  L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette
  unità produttive che siano stati licenziati prima del termine
  del programma di utilizzo del trattamento di integrazione
  salariale per crisi aziendale è prolungato di un periodo pari
  a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto
  e quella del termine del programma.  In tali casi la riduzione
  dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a
  decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a
  quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di
  integrazione salariale.  La somma dovuta ai sensi dell'articolo
  5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di
  un importo pari a quella della contribuzione addizionale
  prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo
  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
  maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con
  riferimento al predetto residuo periodo.
      9.  All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre
  1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
  gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo è soppresso.
      10.  All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26
  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole:
  "Tale proroga non opera" sono sostituite dalle seguenti: "Le
  proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e
  1- bis  non operano".
      11.  Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge
  26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i
  casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato
  articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali
  ricorrano le condizioni per accedere ai benefìci previsti dai
  commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente
  decreto.
      12.  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26
  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i
  periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti
  sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1,
  commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
      13.  L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
  199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,
  n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi
  previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo
  1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
      14.  Per i dipendenti delle società non operative
  costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno
  indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel
  Mezzogiorno, approvato con decreto del
 
                              Pag. 36
 
  Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui
  all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonché per i
  dipendenti di cui all'articolo 2 del decretolegge 21 febbraio
  1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali
  il trattamento di mobilità cessa nel corso del 1994 e per i
  quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
  risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di
  legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale
  con pari riduzione della predetta indennità, quest'ultima è
  attribuita per un periodo di sei mesi.
      15.  Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
  decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine
  del 1^ gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre
  1992.
      16.  Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno
  1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
  29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 1^ giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma
  di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al
  comma 8 del predetto articolo 4.
      17.  Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8,
  della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione
  dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno
  1994, è prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda,
  da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego
  competenti per territorio da parte dei soggetti interessati,
  corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
  1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
  disoccupazione.
      18.  Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
  nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i
  quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro la
  data del 30 giugno 1994, il medesimo è prorogato di ulteriori
  quattro mesi.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0045 TOTDOC=0019 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0033 RIGINIZ=040 PAGFIN=0036 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=12DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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