| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso riproporre la
seguente proposta di legge, già presentata dall'onorevole
Almirante, dall'onorevole Baghino e dal primo firmatario di
questa stessa proposta nelle precedenti legislature, in quanto
l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
dal trascorrere del tempo, dalla necessità della pacificazione
nazionale, dalla corretta integrazione dei diritti, dai
riconoscimenti giurisprudenziali, rendendo indispensabile un
suo esame urgente ed obiettivo.
La vigente legislazione in materia di benefìci di guerra
agli ex combattenti esclude da tali provvidenze i militari
italiani che, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si
arruolarono nelle forze armate della Repubblica Sociale
Italiana (RSI), sia volontariamente, sia perché militari di
leva o richiamati.
L'esclusione, sancita retroattivamente dal decreto
legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in un primo tempo, aveva
privato quei militari anche dei benefìci di guerra
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cui avevano diritto anteriormente all'8 settembre 1943, e che
vennero ripristinati con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, nei
confronti di talune categorie di ufficiali e sottufficiali.
Ma, agli effetti del riconoscimento della qualifica di
combattente e delle relative provvidenze, rimase escluso il
servizio prestato nelle forze armate della RSI.
La discriminazione, in atto, perpetua sul terreno
legislativo e su quello del diritto uno stato di cose che non
trova più alcuna rispondenza nella coscienza pubblica, e
soprattutto nell'animo dei combattenti di tutti i fronti che
da anni invocano l'abolizione di ogni penalizzazione in seno
alla grande famiglia del combattentismo. Situazione che
contrasta con quella politica più volte proclamata ma non
seguita dal Governo e dal Parlamento.
Infatti, l'orientamento di operare una pacificazione
nazionale che riconoscesse a tutti coloro che avevano
combattuto il merito di aver affrontato lo stesso rischio sul
campo di battaglia, è stato viziato da una applicazione
unilaterale. Così, ancor oggi, si nega ai combattenti della
RSI quella qualifica che è stata riconosciuta a coloro che,
nella guerra civile di Spagna, hanno combattuto agli ordini
dell'allora Governo repubblicano spagnolo, sia se inquadrati
nelle brigate internazionali, sia individualmente come
volontari.
Il nostro Governo ha inoltre riconosciuto tutti i benefìci
agli alto-atesini che, volontariamente, combatterono con la
Wehrmacht e che - disdegnando la cittadinanza italiana -
optarono per quella della Germania hitleriana ma che,
successivamente, pensarono bene di tornare, a conflitto
ultimato, a dichiararsi italiani preferendo seguire rioptando,
nella più stretta coerenza, i loro personali interessi.
Orbene proprio questi benefìci il Governo italiano nega a
quegli italiani che, nella continuità dell'alleanza con cui
avevano iniziato la guerra, non vestirono mai una divisa
straniera.
Quando noi esaminiamo lo status degli appartenenti
alle forze armate della RSI, registrando che non si è giunti
ancora al loro "riconoscimento combattentistico", non possiamo
non sottolineare innanzitutto gravi contraddizioni legislative
che dimostrano l'incongruenza nella situazione giuridica di
oggi:
a) i caduti in guerra e dopo la guerra, gli
assassinati senza alcun processo, già militari della RSI, che
in un primo tempo vennero considerati come "infortunati
civili", in seguito vennero qualificati, con legge, come
"caduti in guerra";
b) i mutilati, appartenenti alle forze armate della
RSI vennero riconosciuti, con legge, se pur con limitazioni
riferentisi alla categoria della infermità, come "mutilati di
guerra".
Certamente la logica e il commento sono evidenti: se i
caduti e i mutilati vengono considerati "di guerra" ciò sta a
significare che hanno combattuto e per ciò stesso sono da
considerarsi combattenti.
Da qui consegue che quanti insieme a loro hanno combattuto
nella RSI, senza il sacrificio della vita o senza aver subìto
mutilazioni, debbono ritenersi senza alcun equivoco
belligeranti e dunque combattenti. Questa è l'impostazione di
fondo.
Nell'esame della realtà, con la fuga del Re e del Governo
da Roma, nell'Italia non occupata dagli anglo-americani, si
determinò una situazione di "necessità" che portò - se non si
voleva diventare un gau del Reich - all'assunzione
dei poteri di governo da parte di un organismo italiano, con
un proprio capo responsabile e con propria capacità giuridica,
che internazionalmente venne riconosciuto come Stato dalla
Germania, dal Giappone, dall'Ungheria, dalla Croazia, dalla
Serbia, dalla Bulgaria.
Nella dottrina e nel diritto internazionale è pacifico che,
quando su un territorio abbandonato dal governo, se ne
instaura uno nuovo, i poteri del precedente - proprio perché
non li esercita più - passano al nuovo, che diviene - sia pure
di fatto - il legittimo rappresentante dello Stato.
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Ciò avvenne con la RSI che trovò, inoltre, la propria
legittimazione nella continuità con il preesistente ordine
giuridico: gli stessi codici, le stesse leggi, gli stessi
organi e strutture del potere esecutivo, di quello giudiziario
(magistrati, prefetti, tribunali, polizia, forze armate). Per
contro - ed ad abundantiam - il Re ed il Governo del
Sud, da Brindisi, in quegli stessi mesi non potevano
esercitare alcun residuo di potestà essendo, come è ben noto,
sottoposti, nello stato di guerra, all'incontrastata
discrezionalità dei capi militari anglo-americani; persino in
quei territori venne emessa in circolazione moneta straniera,
le AMLIRE.
Orbene, la legittimazione concessa dagli anglo-americani ai
combattenti del Nord era incardinata proprio sul principio che
la RSI concretava un Governo, anche se di fatto, soggetto di
diritto internazionale e che gli uomini che combattevano sotto
le sue insegne agivano nel rispetto delle condizioni dettate
dalle convenzioni internazionali; avevano capi responsabili,
segni distintivi fissi e riconoscibili, portavano apertamente
le armi, si conformavano alle leggi ed agli usi di guerra.
Perciò, chi nella RSI obbedì agli ordini di quel Governo,
lo fece legittimamente e nessuna responsabilità personale può
essergli in alcun modo attribuita, specialmente con leggi
retroattive.
Per sostenere la nostra proposta di legge riteniamo
fondamentale citare la sentenza del tribunale supremo militare
di questa Repubblica n. 747 del 26 aprile 1954.
Si legge nella sentenza: "Quando venne proclamato
l'armistizio, una parte delle forze armate italiane non lo
accettò e, nella continuità della guerra, proseguì le ostilità
contro lo stesso nemico che da anni aveva di fronte.
Indubbiamente i comandanti dei reparti che non deposero le
armi ricadevano sotto la norma del codice penale di guerra che
punisce l'arbitrario prolungamento delle ostilità. Ma, proprio
questo stesso fatto, scolpiva in quegli uomini la loro qualità
di belligeranti perché il "prolungamento" avveniva per opera
di "combattenti", che di fronte agli angloamericani
conservavano ancora - e questi lo riconobbero subito - il loro
status di soldati".
Non poteva essere altrimenti: in nessun momento della
storia delle guerre è stata negata tale caratteristica alle
truppe che non accettarono la resa. I combattenti del Nord,
per gli anglo-americani, e per i loro alleati, compresi i
cobelligeranti (e quindi anche il Regno del Sud) sono rimasti
sempre soldati e combattenti.
Gli appartenenti alle forze armate della RSI hanno sempre
conservato la qualità di combattenti, di belligeranti, e non è
possibile concepire che tali forze avessero "unilateralmente"
detta caratteristica soltanto per gli angloamericani e non
anche per il cobelligerante Governo del Sud. E che per tutti
fossero combattenti legittimi, lo dimostra il fatto che
nessuno, mai, negò loro - se catturati - il trattamento di
prigionieri di guerra.
Ciò vale a smentire quelle teorie - poi sorte - con cui si
intese, ed ancor oggi si intende, negare la condizione di
combattenti ai belligeranti della RSI. Tale problematica è
stata ampiamente dibattuta in dottrina, nella contrapposizione
della legittimità del Governo del Sud a quello della RSI.
Certo è che in quei giorni, la sovranità dello Stato
italiano si ridusse solo ad una consistenza formale e
giuridica.
"Dal parallelo che scaturisce tra il regime del Centro-Nord
e quello del Sud appare - continua la sentenza citata - che,
de facto, il Governo legittimo e quello di Mussolini
avevano una libertà limitata; de jure, era, peraltro,
"preclusa", al Governo legittimo, ogni indipendenza, mentre
invece, tale formale preclusione non esisteva per la
Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue leggi e i suoi
decreti senza l'autorizzazione dell'alleato tedesco".
Quando vuol darsi una definizione giuridica di una
organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo
prendere in esame il suo ordinamento giuridico, ma guardare
altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati,
con particolare riferimento al Governo
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legittimo. Se lo Stato nazionale domina, nonostante
l'insurrezione, la situazione che si è creata, e ha la
possibilità e la capacità di esaurirla in breve termine,
allora può discutersi e forse anche negarsi l'esistenza di un
Governo di fatto insurrezionale: "Ma quando tale capacità non
esiste, quando il Governo legittimo è addirittura alla mercè
del nemico, e l'autorità del Governo insurrezionale si
consolida nei suoi ordinamenti, e la sua vita è di non breve
durata, allora non è più possibile negare a quest'ultimo il
carattere di un Governo di fatto, secondo i princìpi
comunemente accolti nella dottrina internazionalistica".
"Di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti
spettava a tutti i combattenti; di fronte agli anglo-americani
e ai loro alleati, anche in clima di armistizio, i combattenti
italiani - sia pure ribelli agli ordini del Supremo comando
italiano - non potevano perdere il loro carattere di
belligeranti, così come è stabilito nelle convenzioni
internazionali e come è comunemente accettato.
Mai è avvenuto nella storia di tutte le guerre, di negare
tale caratteristica alle truppe che non accettano la resa.
Colpevoli i combattenti che non obbedirono agli ordini del Re,
di fronte allo Stato italiano, ma sempre soldati e
belligeranti di fronte al nemico.
I combattenti che non si arresero ritennero di dover
mantenere fede alle alleanze che lo Stato italiano aveva
sottoscritto con l'entrata in guerra del 10 giugno 1940, e
fronteggiarono a viso aperto l'avversario, venendo dal
medesimo, fino all'ultimo, trattati come combattenti e come
belligeranti.
L'articolo 40 del Regolamento annesso alla Convenzione
dell'Aja dichiara che ogni grave infrazione dell'armistizio,
commessa da una delle parti, da diritto all'altra di
denunciare e, in caso d'urgenza, anche di riprendere
immediatamente le ostilità.
Nel caso di cui ci si occupa non ci fu infrazione da parte
dello Stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità,
di terra, di mare e dell'aria.
Non può, pertanto, negarsi, alla stregua dell'articolo 40
suddetto, che gli appartenenti alle forze armate della RSI
abbiano conservato la qualità di belligeranti, né è possibile
concepire che tali forze avessero detta caratteristica solo di
fronte agli alleati e non al cospetto dei cobelligeranti
italiani".
La sentenza del Tribunale supremo militare del 26 aprile
1954, n. 747, continua:
"Ecco come si spiega il trattamento di prigionieri di
guerra concesso dagli alleati - d'accordo col Governo
legittimo italiano - ai militari delle forze armate della
Repubblica Sociale Italiana, sin dai primi mesi del 1944". Ciò
vale a smentire quelle teorie unilaterali che, ormai, sono del
tutto superate, con cui si vuole negare il carattere di
belligeranti ai combattenti della RSI, argomentando in maniera
erronea e fallace, in base alle norme della legislazione
italiana post- fascista, che, come si è rilevato, non ha,
sotto il profilo del diritto internazionale, alcuna veste e
alcuna autorità al riguardo.
Ma pure da un altro punto di vista si conferma la tesi
suesposta. Accertato che la Repubblica Sociale Italiana
concretava un Governo di fatto, soggetto di diritto
internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo
riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di
belligeranti.
La sentenza del Tribunale supremo militare analizza quindi
l'articolo 1 della Convenzione dell'Aja collegandolo per
l'interpretazione all'articolo 4 della Convenzione di Ginevra
dell'8 dicembre 1949, relativa al trattamento dei prigionieri
di guerra; convenzione che ha reso norma quello che era già
accettato nella attuazione pratica del diritto internazionale
bellico.
Infatti - si legge nella sentenza - "il n. 2 del detto
articolo 4 precisa che sono prigionieri di guerra i membri
delle milizie e degli altri Corpi volontari appartenenti ad
una parte in conflitto ed agente fuori e all'interno del loro
territorio, anche se questo territorio è occupato, purché
questa Milizia o Corpi volontari adempiano alle condizioni
seguenti:
a) avere a capo una persona responsabile per i suoi
subordinati;
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b) avere un segno distintivo fisso e riconoscibile
a distanza;
c) portare apertamente le armi;
d) conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi
agli usi di guerra".
Questi princìpi erano stati già applicati durante la
guerra, tant'è che gli alleati ottennero dalla Germania il
trattamento di legittimi combattenti per le formazioni della
"Francia Libera" del generale De Gaulle, nonostante la resa
dello Stato francese.
E qui vogliamo anche ricordare alcune motivazioni di
un'altra magistratura, cioè quelle contenute nella sentenza
del 30 ottobre 1947, emanata dalla II^ sezione della corte
d'assise speciale di Roma, laddove si dice che alla RSI non si
può negare di aver avuto: "una organizzazione politica,
giuridica e militare aderente e conforme alla nostra civiltà,
se non addirittura simile alla organizzazione preesistente,
essendosi mantenute in vigore quasi tutte le leggi anteriori;
come non si può negare la sua esistenza di Stato, sia pure di
fatto, con il conseguente possesso di tutti gli attributi e
poteri della sovranità,compreso quello fondamentale della
"giurisdizione"".
E aggiunge ancora: "La suddetta Repubblica ebbe vita ed
esistenza come Stato sovrano politicamente e giuridicamente
organizzato e riconosciuto anche per determinate e limitate
funzioni ed applicazioni del diritto di guerra come Stato
belligerante".
Queste motivazioni, ci riportano alle più analitiche
considerazioni della sentenza del Tribunale supremo militare
in merito al carattere di legittimi combattenti di coloro che
fecero parte delle forze armate della RSI.
"Non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di
soldati, che rimasero al Nord e combatterono contro gli
alleati e le truppe regie, fossero una accozzaglia di
traditori. Accertare e consacrare alla storia una tesi simile,
significherebbe degradare la nostra razza, annullare il
retaggio di valore e di gloria che ci lasciarono coloro che
nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle
altre Nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo
italiano". E si aggiunge ancora: "Tutta l'antecedente
esposizione deve servire solo ad obiettivare e a serenamente
apprezzare i fatti, a non porre senz'altro le premesse di una
ribellione libera nella determinazione e totalitarietà nei
delittuosi scopi per cui si giunge inesorabilmente a colpire
quando non è giusto colpire, e si perpetuano i rancori, gli
antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata
pacificazione. Una volta riconosciuto che la RSI costituiva un
governo di fatto e che i suoi combattenti dovevano essere
considerati belligeranti, ne consegue che gli ordini impartiti
dai superiori ai loro subordinati dovevano essere
eseguiti".
Insistiamo per ricordare agli onorevoli colleghi che le
questioni sopradescritte e le valutazioni fatte non sono
nostre, ma bensì sono contenute in sentenze della magistratura
della Repubblica italiana.
La discriminazione dei combattenti della RSI - come già
ricordato - venne sanzionata con il decreto legislativo 4
marzo 1948, n. 137.
E' evidente che il tempo è passato e che nel 1994 è
assurdo, paradossale e inaccettabile mantenere in vita norme
totalmente decadute, prima che politicamente, in termini
morali e giuridici per il popolo italiano. Non vi è più alcun
motivo storico ed è contro ogni principio di convivenza civile
continuare con i "residuati bellici". Anche su un piano
culturale è anacronistico restare prigionieri di concetti, di
pregiudizi, di faziosità e di discriminazioni imposti dalla
volontà politica di parte, mentre tutto il mondo è
cambiato.
E' crollato il comunismo, è caduto il Muro di Berlino, non
esistono più vinti e vincitori, è finita finalmente la seconda
guerra mondiale! L'Italia, culla del diritto e della civiltà,
ne deve prendere atto.
Per questi motivi riproponiamo la presente proposta di
legge: per un principio di giustizia; per un allineamento al
nuovo momento politico che il nostro Paese,
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integrato nell'Europa, sta vivendo; per superare sterili
ghettizzazioni; per eliminare rancori che inutilmente si fanno
sopravvivere, mentre i combattenti del Nord e quelli del Sud
convivono nella stessa famiglia delle associazioni d'arma e,
solidaristicamente uniti nel ricordo delle esperienze
antagonisticamente vissute, sentono di aver compiuto
il proprio dovere.
Agli onorevoli colleghi, quindi, l'invito, con
l'approvazione della presente proposta di legge, a dimostrare
quella sensibilità che il nuovo corso della nostra storia
suggerisce e richiede.
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