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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5240
DDL0417-0002
Progetto di legge Camera n. 417 - testo presentato - (DDL12-417)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C417. TESTIPDL
...C417.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC417 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso riproporre la
  seguente proposta di legge, già presentata dall'onorevole
  Almirante, dall'onorevole Baghino e dal primo firmatario di
  questa stessa proposta nelle precedenti legislature, in quanto
  l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
  dal trascorrere del tempo, dalla necessità della pacificazione
  nazionale, dalla corretta integrazione dei diritti, dai
  riconoscimenti giurisprudenziali, rendendo indispensabile un
  suo esame urgente ed obiettivo.
    La vigente legislazione in materia di benefìci di guerra
  agli ex combattenti esclude da tali provvidenze i militari
  italiani che, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si
  arruolarono nelle forze armate della Repubblica Sociale
  Italiana (RSI), sia volontariamente, sia perché militari di
  leva o richiamati.
    L'esclusione, sancita retroattivamente dal decreto
  legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in un primo tempo, aveva
  privato quei militari anche dei benefìci di guerra
 
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  cui avevano diritto anteriormente all'8 settembre 1943, e che
  vennero ripristinati con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, nei
  confronti di talune categorie di ufficiali e sottufficiali.
  Ma, agli effetti del riconoscimento della qualifica di
  combattente e delle relative provvidenze, rimase escluso il
  servizio prestato nelle forze armate della RSI.
    La discriminazione, in atto, perpetua sul terreno
  legislativo e su quello del diritto uno stato di cose che non
  trova più alcuna rispondenza nella coscienza pubblica, e
  soprattutto nell'animo dei combattenti di tutti i fronti che
  da anni invocano l'abolizione di ogni penalizzazione in seno
  alla grande famiglia del combattentismo.  Situazione che
  contrasta con quella politica più volte proclamata ma non
  seguita dal Governo e dal Parlamento.
    Infatti, l'orientamento di operare una pacificazione
  nazionale che riconoscesse a tutti coloro che avevano
  combattuto il merito di aver affrontato lo stesso rischio sul
  campo di battaglia, è stato viziato da una applicazione
  unilaterale.  Così, ancor oggi, si nega ai combattenti della
  RSI quella qualifica che è stata riconosciuta a coloro che,
  nella guerra civile di Spagna, hanno combattuto agli ordini
  dell'allora Governo repubblicano spagnolo, sia se inquadrati
  nelle brigate internazionali, sia individualmente come
  volontari.
    Il nostro Governo ha inoltre riconosciuto tutti i benefìci
  agli alto-atesini che, volontariamente, combatterono con la
  Wehrmacht  e che - disdegnando la cittadinanza italiana -
  optarono per quella della Germania hitleriana ma che,
  successivamente, pensarono bene di tornare, a conflitto
  ultimato, a dichiararsi italiani preferendo seguire rioptando,
  nella più stretta coerenza, i loro personali interessi.
    Orbene proprio questi benefìci il Governo italiano nega a
  quegli italiani che, nella continuità dell'alleanza con cui
  avevano iniziato la guerra, non vestirono mai una divisa
  straniera.
    Quando noi esaminiamo lo  status  degli appartenenti
  alle forze armate della RSI, registrando che non si è giunti
  ancora al loro "riconoscimento combattentistico", non possiamo
  non sottolineare innanzitutto gravi contraddizioni legislative
  che dimostrano l'incongruenza nella situazione giuridica di
  oggi:
        a)  i caduti in guerra e dopo la guerra, gli
  assassinati senza alcun processo, già militari della RSI, che
  in un primo tempo vennero considerati come "infortunati
  civili", in seguito vennero qualificati, con legge, come
  "caduti in guerra";
        b)  i mutilati, appartenenti alle forze armate della
  RSI vennero riconosciuti, con legge, se pur con limitazioni
  riferentisi alla categoria della infermità, come "mutilati di
  guerra".
    Certamente la logica e il commento sono evidenti: se i
  caduti e i mutilati vengono considerati "di guerra" ciò sta a
  significare che hanno combattuto e per ciò stesso sono da
  considerarsi combattenti.
    Da qui consegue che quanti insieme a loro hanno combattuto
  nella RSI, senza il sacrificio della vita o senza aver subìto
  mutilazioni, debbono ritenersi senza alcun equivoco
  belligeranti e dunque combattenti.  Questa è l'impostazione di
  fondo.
    Nell'esame della realtà, con la fuga del Re e del Governo
  da Roma, nell'Italia non occupata dagli anglo-americani, si
  determinò una situazione di "necessità" che portò - se non si
  voleva diventare un  gau  del  Reich  - all'assunzione
  dei poteri di governo da parte di un organismo italiano, con
  un proprio capo responsabile e con propria capacità giuridica,
  che internazionalmente venne riconosciuto come Stato dalla
  Germania, dal Giappone, dall'Ungheria, dalla Croazia, dalla
  Serbia, dalla Bulgaria.
    Nella dottrina e nel diritto internazionale è pacifico che,
  quando su un territorio abbandonato dal governo, se ne
  instaura uno nuovo, i poteri del precedente - proprio perché
  non li esercita più - passano al nuovo, che diviene - sia pure
  di fatto - il legittimo rappresentante dello Stato.
 
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    Ciò avvenne con la RSI che trovò, inoltre, la propria
  legittimazione nella continuità con il preesistente ordine
  giuridico: gli stessi codici, le stesse leggi, gli stessi
  organi e strutture del potere esecutivo, di quello giudiziario
  (magistrati, prefetti, tribunali, polizia, forze armate).  Per
  contro - ed  ad abundantiam  - il Re ed il Governo del
  Sud, da Brindisi, in quegli stessi mesi non potevano
  esercitare alcun residuo di potestà essendo, come è ben noto,
  sottoposti, nello stato di guerra, all'incontrastata
  discrezionalità dei capi militari anglo-americani; persino in
  quei territori venne emessa in circolazione moneta straniera,
  le AMLIRE.
    Orbene, la legittimazione concessa dagli anglo-americani ai
  combattenti del Nord era incardinata proprio sul principio che
  la RSI concretava un Governo, anche se di fatto, soggetto di
  diritto internazionale e che gli uomini che combattevano sotto
  le sue insegne agivano nel rispetto delle condizioni dettate
  dalle convenzioni internazionali; avevano capi responsabili,
  segni distintivi fissi e riconoscibili, portavano apertamente
  le armi, si conformavano alle leggi ed agli usi di guerra.
    Perciò, chi nella RSI obbedì agli ordini di quel Governo,
  lo fece legittimamente e nessuna responsabilità personale può
  essergli in alcun modo attribuita, specialmente con leggi
  retroattive.
    Per sostenere la nostra proposta di legge riteniamo
  fondamentale citare la sentenza del tribunale supremo militare
  di questa Repubblica n. 747 del 26 aprile 1954.
    Si legge nella sentenza: "Quando venne proclamato
  l'armistizio, una parte delle forze armate italiane non lo
  accettò e, nella continuità della guerra, proseguì le ostilità
  contro lo stesso nemico che da anni aveva di fronte.
  Indubbiamente i comandanti dei reparti che non deposero le
  armi ricadevano sotto la norma del codice penale di guerra che
  punisce l'arbitrario prolungamento delle ostilità.  Ma, proprio
  questo stesso fatto, scolpiva in quegli uomini la loro qualità
  di belligeranti perché il "prolungamento" avveniva per opera
  di "combattenti", che di fronte agli angloamericani
  conservavano ancora - e questi lo riconobbero subito - il loro
  status  di soldati".
    Non poteva essere altrimenti: in nessun momento della
  storia delle guerre è stata negata tale caratteristica alle
  truppe che non accettarono la resa.  I combattenti del Nord,
  per gli anglo-americani, e per i loro alleati, compresi i
  cobelligeranti (e quindi anche il Regno del Sud) sono rimasti
  sempre soldati e combattenti.
    Gli appartenenti alle forze armate della RSI hanno sempre
  conservato la qualità di combattenti, di belligeranti, e non è
  possibile concepire che tali forze avessero "unilateralmente"
  detta caratteristica soltanto per gli angloamericani e non
  anche per il cobelligerante Governo del Sud.  E che per tutti
  fossero combattenti legittimi, lo dimostra il fatto che
  nessuno, mai, negò loro - se catturati - il trattamento di
  prigionieri di guerra.
    Ciò vale a smentire quelle teorie - poi sorte - con cui si
  intese, ed ancor oggi si intende, negare la condizione di
  combattenti ai belligeranti della RSI.  Tale problematica è
  stata ampiamente dibattuta in dottrina, nella contrapposizione
  della legittimità del Governo del Sud a quello della RSI.
    Certo è che in quei giorni, la sovranità dello Stato
  italiano si ridusse solo ad una consistenza formale e
  giuridica.
    "Dal parallelo che scaturisce tra il regime del Centro-Nord
  e quello del Sud appare - continua la sentenza citata - che,
  de facto,  il Governo legittimo e quello di Mussolini
  avevano una libertà limitata;  de jure,  era, peraltro,
  "preclusa", al Governo legittimo, ogni indipendenza, mentre
  invece, tale formale preclusione non esisteva per la
  Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue leggi e i suoi
  decreti senza l'autorizzazione dell'alleato tedesco".
    Quando vuol darsi una definizione giuridica di una
  organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo
  prendere in esame il suo ordinamento giuridico, ma guardare
  altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati,
  con particolare riferimento al Governo
 
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  legittimo.  Se lo Stato nazionale domina, nonostante
  l'insurrezione, la situazione che si è creata, e ha la
  possibilità e la capacità di esaurirla in breve termine,
  allora può discutersi e forse anche negarsi l'esistenza di un
  Governo di fatto insurrezionale: "Ma quando tale capacità non
  esiste, quando il Governo legittimo è addirittura alla mercè
  del nemico, e l'autorità del Governo insurrezionale si
  consolida nei suoi ordinamenti, e la sua vita è di non breve
  durata, allora non è più possibile negare a quest'ultimo il
  carattere di un Governo di fatto, secondo i princìpi
  comunemente accolti nella dottrina internazionalistica".
    "Di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti
  spettava a tutti i combattenti; di fronte agli anglo-americani
  e ai loro alleati, anche in clima di armistizio, i combattenti
  italiani - sia pure ribelli agli ordini del Supremo comando
  italiano - non potevano perdere il loro carattere di
  belligeranti, così come è stabilito nelle convenzioni
  internazionali e come è comunemente accettato.
    Mai è avvenuto nella storia di tutte le guerre, di negare
  tale caratteristica alle truppe che non accettano la resa.
  Colpevoli i combattenti che non obbedirono agli ordini del Re,
  di fronte allo Stato italiano, ma sempre soldati e
  belligeranti di fronte al nemico.
    I combattenti che non si arresero ritennero di dover
  mantenere fede alle alleanze che lo Stato italiano aveva
  sottoscritto con l'entrata in guerra del 10 giugno 1940, e
  fronteggiarono a viso aperto l'avversario, venendo dal
  medesimo, fino all'ultimo, trattati come combattenti e come
  belligeranti.
    L'articolo 40 del Regolamento annesso alla Convenzione
  dell'Aja dichiara che ogni grave infrazione dell'armistizio,
  commessa da una delle parti, da diritto all'altra di
  denunciare e, in caso d'urgenza, anche di riprendere
  immediatamente le ostilità.
    Nel caso di cui ci si occupa non ci fu infrazione da parte
  dello Stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità,
  di terra, di mare e dell'aria.
    Non può, pertanto, negarsi, alla stregua dell'articolo 40
  suddetto, che gli appartenenti alle forze armate della RSI
  abbiano conservato la qualità di belligeranti, né è possibile
  concepire che tali forze avessero detta caratteristica solo di
  fronte agli alleati e non al cospetto dei cobelligeranti
  italiani".
    La sentenza del Tribunale supremo militare del 26 aprile
  1954, n. 747, continua:
    "Ecco come si spiega il trattamento di prigionieri di
  guerra concesso dagli alleati - d'accordo col Governo
  legittimo italiano - ai militari delle forze armate della
  Repubblica Sociale Italiana, sin dai primi mesi del 1944".  Ciò
  vale a smentire quelle teorie unilaterali che, ormai, sono del
  tutto superate, con cui si vuole negare il carattere di
  belligeranti ai combattenti della RSI, argomentando in maniera
  erronea e fallace, in base alle norme della legislazione
  italiana  post- fascista, che, come si è rilevato, non ha,
  sotto il profilo del diritto internazionale, alcuna veste e
  alcuna autorità al riguardo.
    Ma pure da un altro punto di vista si conferma la tesi
  suesposta.  Accertato che la Repubblica Sociale Italiana
  concretava un Governo di fatto, soggetto di diritto
  internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo
  riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di
  belligeranti.
    La sentenza del Tribunale supremo militare analizza quindi
  l'articolo 1 della Convenzione dell'Aja collegandolo per
  l'interpretazione all'articolo 4 della Convenzione di Ginevra
  dell'8 dicembre 1949, relativa al trattamento dei prigionieri
  di guerra; convenzione che ha reso norma quello che era già
  accettato nella attuazione pratica del diritto internazionale
  bellico.
    Infatti - si legge nella sentenza - "il n. 2 del detto
  articolo 4 precisa che sono prigionieri di guerra i membri
  delle milizie e degli altri Corpi volontari appartenenti ad
  una parte in conflitto ed agente fuori e all'interno del loro
  territorio, anche se questo territorio è occupato, purché
  questa Milizia o Corpi volontari adempiano alle condizioni
  seguenti:
        a)  avere a capo una persona responsabile per i suoi
  subordinati;
 
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        b)  avere un segno distintivo fisso e riconoscibile
  a distanza;
        c)  portare apertamente le armi;
        d)  conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi
  agli usi di guerra".
    Questi princìpi erano stati già applicati durante la
  guerra, tant'è che gli alleati ottennero dalla Germania il
  trattamento di legittimi combattenti per le formazioni della
  "Francia Libera" del generale De Gaulle, nonostante la resa
  dello Stato francese.
    E qui vogliamo anche ricordare alcune motivazioni di
  un'altra magistratura, cioè quelle contenute nella sentenza
  del 30 ottobre 1947, emanata dalla II^ sezione della corte
  d'assise speciale di Roma, laddove si dice che alla RSI non si
  può negare di aver avuto: "una organizzazione politica,
  giuridica e militare aderente e conforme alla nostra civiltà,
  se non addirittura simile alla organizzazione preesistente,
  essendosi mantenute in vigore quasi tutte le leggi anteriori;
  come non si può negare la sua esistenza di Stato, sia pure di
  fatto, con il conseguente possesso di tutti gli attributi e
  poteri della sovranità,compreso quello fondamentale della
  "giurisdizione"".
    E aggiunge ancora: "La suddetta Repubblica ebbe vita ed
  esistenza come Stato sovrano politicamente e giuridicamente
  organizzato e riconosciuto anche per determinate e limitate
  funzioni ed applicazioni del diritto di guerra come Stato
  belligerante".
    Queste motivazioni, ci riportano alle più analitiche
  considerazioni della sentenza del Tribunale supremo militare
  in merito al carattere di legittimi combattenti di coloro che
  fecero parte delle forze armate della RSI.
    "Non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di
  soldati, che rimasero al Nord e combatterono contro gli
  alleati e le truppe regie, fossero una accozzaglia di
  traditori.  Accertare e consacrare alla storia una tesi simile,
  significherebbe degradare la nostra razza, annullare il
  retaggio di valore e di gloria che ci lasciarono coloro che
  nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle
  altre Nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo
  italiano".  E si aggiunge ancora: "Tutta l'antecedente
  esposizione deve servire solo ad obiettivare e a serenamente
  apprezzare i fatti, a non porre senz'altro le premesse di una
  ribellione libera nella determinazione e totalitarietà nei
  delittuosi scopi per cui si giunge inesorabilmente a colpire
  quando non è giusto colpire, e si perpetuano i rancori, gli
  antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata
  pacificazione.  Una volta riconosciuto che la RSI costituiva un
  governo di fatto e che i suoi combattenti dovevano essere
  considerati belligeranti, ne consegue che gli ordini impartiti
  dai superiori ai loro subordinati dovevano essere
  eseguiti".
    Insistiamo per ricordare agli onorevoli colleghi che le
  questioni sopradescritte e le valutazioni fatte non sono
  nostre, ma bensì sono contenute in sentenze della magistratura
  della Repubblica italiana.
    La discriminazione dei combattenti della RSI - come già
  ricordato - venne sanzionata con il decreto legislativo 4
  marzo 1948, n. 137.
    E' evidente che il tempo è passato e che nel 1994 è
  assurdo, paradossale e inaccettabile mantenere in vita norme
  totalmente decadute, prima che politicamente, in termini
  morali e giuridici per il popolo italiano.  Non vi è più alcun
  motivo storico ed è contro ogni principio di convivenza civile
  continuare con i "residuati bellici".  Anche su un piano
  culturale è anacronistico restare prigionieri di concetti, di
  pregiudizi, di faziosità e di discriminazioni imposti dalla
  volontà politica di parte, mentre tutto il mondo è
  cambiato.
    E' crollato il comunismo, è caduto il Muro di Berlino, non
  esistono più vinti e vincitori, è finita finalmente la seconda
  guerra mondiale!  L'Italia, culla del diritto e della civiltà,
  ne deve prendere atto.
    Per questi motivi riproponiamo la presente proposta di
  legge: per un principio di giustizia; per un allineamento al
  nuovo momento politico che il nostro Paese,
 
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  integrato nell'Europa, sta vivendo; per superare sterili
  ghettizzazioni; per eliminare rancori che inutilmente si fanno
  sopravvivere, mentre i combattenti del Nord e quelli del Sud
  convivono nella stessa famiglia delle associazioni d'arma e,
  solidaristicamente uniti nel ricordo delle esperienze
  antagonisticamente vissute, sentono di aver compiuto
  il proprio dovere.
    Agli onorevoli colleghi, quindi, l'invito, con
  l'approvazione della presente proposta di legge, a dimostrare
  quella sensibilità che il nuovo corso della nostra storia
  suggerisce e richiede.
 
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