| 1. Il servizio militare prestato da cittadini italiani in
qualità di militari o militarizzati alle dipendenze delle
forze armate della Repubblica Sociale Italiana è valido per il
conseguimento dei benefìci di guerra previsti dal decreto
legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e da ogni
altra disposizione legislativa o regolamentare recante
provvidenze a favore degli ex combattenti.
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