| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 l'importo del contributo
annuo previsto dal primo comma dell'articolo 26 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 19 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aumentato a lire 10 miliardi
in ragione di anno.
2. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato annualmente
in percentuale pari all'andamento del tasso di inflazione.
3. La ripartizione del contributo di cui al comma 1 è
operata, in prima applicazione, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dal
terzo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416.
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