| 1. Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano
un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa, nonché ai superstiti dei cittadini
vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alla
elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, un
assegno vitalizio, non reversibile, di lire cinquecentomila
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le
persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13
agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai
superstiti aventi diritto alle pensioni di reversibilità
secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono attribuite tre
annualità limitatamente alla vedova, ai figli minori, ai figli
maggiorenni inabili e ai genitori.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
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