Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


525
DDL0034-0011
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. (*) Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZDL ZZPR
     (Misure sperimentali in materia di occupazione). 
      1.  In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo
  consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro
  finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli
  occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto
  il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri
  previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad
  incremento dei livelli occupazionali.
      2.  Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle
  imprese, appartenenti a settori interessati da crisi
  occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali
  concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria
  maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
  lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
  entro
 
                              Pag. 37
 
  il 31 dicembre 1995.  Il beneficio è riconosciuto, per un
  periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori
  assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data
  della sua approvazione.  Il beneficio può essere concesso anche
  ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le
  condizioni di cui al comma 4- bis  dell'articolo 8 della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1
  dell'articolo 2.
      3.  Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le
  imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno
  effettuato riduzioni di personale.
      4.  I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono
  termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma
  1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie
  relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei
  datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori
  iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del
  trattamento straordinario di integrazione salariale.  Il
  beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva
  alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto
  dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0045 TOTDOC=0019 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0036 RIGINIZ=042 PAGFIN=0037 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=12DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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