| (Misure sperimentali in materia di occupazione).
1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo
consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro
finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli
occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto
il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri
previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad
incremento dei livelli occupazionali.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle
imprese, appartenenti a settori interessati da crisi
occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali
concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
entro
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il 31 dicembre 1995. Il beneficio è riconosciuto, per un
periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori
assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data
della sua approvazione. Il beneficio può essere concesso anche
ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le
condizioni di cui al comma 4- bis dell'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1
dell'articolo 2.
3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le
imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno
effettuato riduzioni di personale.
4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono
termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma
1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie
relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei
datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del
trattamento straordinario di integrazione salariale. Il
beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva
alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto
dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
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