| 1. Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano
un'invalidità permanente inferiore ad un quarto della capacità
lavorativa è concessa una elargizione
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nella misura di lire 100 milioni; essa è pari al 90, 80, 70,
60, 50, 40 o 30 per cento della misura sopra indicata in caso
di ascrivibilità, rispettivamente, alla II, III, IV, V, VII e
VIII categoria di cui al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono estesi i benefìci
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni.
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