| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno
finanziario 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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