| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
spassionato ma urgente esame.
La legge 2 aprile 1968, n. 482, ha inteso disciplinare il
collocamento presso le aziende private, pubbliche, e le
pubbliche amministrazioni, unificando tutta la normativa che
si trovava dispersa in un gran numero di leggi e di
regolamenti ed ha definito con precisione i soggetti aventi
diritto all'assunzione obbligatoria, e cioè:
gli invalidi di guerra; gli invalidi civili di guerra; gli
invalidi per servizio; gli invalidi del lavoro; gli orfani e
le vedove di guerra, per servizio e per lavoro; gli invalidi
civili e i sordomuti.
Si tratta di categorie che senz'altro meritano il più alto
riconoscimento ed il più completo appoggio, ma anche di
categorie che l'inarrestabile scorrere del tempo assottiglia
sempre più.
Tra le categorie che beneficiano del provvedimento non è
stata mai compresa una, alla quale sono pur andate nel corso
del tempo purtroppo soltanto episodiche manifestazioni di
simpatia ed entusiastici
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riconoscimenti accompagnati dalle più formali promesse:
quella degli emigranti.
Non vi è stata occasione di visita all'estero, di contatti
con le nostre comunità, in cui non si siano rivolti i più ampi
elogi verso questi nostri concittadini esemplari, ma gli elogi
sono rimasti rinchiusi in se stessi e non hanno mai dato
l'avvio ad una concreta iniziativa che documentasse, allo
stesso tempo, la riconoscenza della nazione ed il desiderio di
facilitarne il rientro in Patria, che pur sempre rimane la più
alta delle aspirazioni di ogni italiano all'estero,
particolarmente se si tratta di lavoratore subordinato.
Riteniamo che sia venuto il momento di offrire questa prova
e di proporre a voi, onorevoli colleghi, una soluzione che
certamente vorrete accogliere.
Gli italiani che sono stati costretti a vivere e ad operare
all'estero mantengono nei confronti della loro Patria solo
rapporti di doveri mentre almeno due sono i diritti che
l'Italia dovrebbe ad essi garantire: il diritto alla
partecipazione alle scelte politiche attraverso l'esercizio
del voto ed il diritto alla speranza di un rimpatrio sempre
agognato ma quasi sempre ostacolato se non altro da obiettive
difficoltà alle quali non si è mai tentato di ovviare.
Per l'esercizio del primo diritto, la nostra parte politica
ha già presentato una propria organica proposta di legge. Per
l'esercizio del secondo diritto ci onoriamo di prospettare a
voi la presente proposta di legge che detta norme per
l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni
e le aziende private dei lavoratori che abbiano prestato
almeno tre anni di lavoro subordinato continuativo
all'estero o almeno sei anni di lavoro non continuativo
nell'ultimo decennio.
Si tratta di una soluzione che ci pare equa e che non può
creare le difficoltà dell'ordine rappresentato, ma
giustificatissima anche alla luce della possibilità di
assunzione obbligatoria per le altre categorie per le quali è
stato istituito il beneficio.
Un'esperienza quanto meno triennale all'estero è, per
qualsiasi azienda e per qualsiasi ente, un chiaro beneficio
invece che un onere; si tratta, non di imporre, ma di favorire
una soluzione che certamente sarà gradita anche a chi,
adempiendo ad un onere apparente, verrà a sua volta a
beneficiare di un personale certamente scelto, capace ed
esperto. E' questa valutazione che ci ha suggerito di non
ridurre le percentuali delle categorie già meritatamente
beneficiate, ma di aggiungere al 15 per cento già stabilito
per esse questa ulteriore percentuale per gli emigranti.
La presente proposta di legge intende modificare la legge 2
aprile 1968, n. 482, in modo da estendere alla categoria degli
emigranti i benefìci di cui alla medesima legge, la quale
prevede simili assunzioni per altre categorie benemerite,
fissarne le aliquote e precisare che le assunzioni in parola
saranno regolate, per quanto non esplicitamente previsto,
dalla normativa generale contenuta nella stessa legge n. 482
del 1968.
Confidiamo veramente, onorevoli colleghi, che vorrete
accogliere questa nostra iniziativa con lo stesso animo con il
quale noi ve la suggeriamo, convinti di compiere finalmente,
nei confronti dei nostri connazionali all'estero, un concreto
dovere.
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