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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5255
DDL0420-0002
Progetto di legge Camera n. 420 - testo presentato - (DDL12-420)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C420. TESTIPDL
...C420.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC420 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
  in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
  l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
  dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
  spassionato ma urgente esame.
    La legge 2 aprile 1968, n. 482, ha inteso disciplinare il
  collocamento presso le aziende private, pubbliche, e le
  pubbliche amministrazioni, unificando tutta la normativa che
  si trovava dispersa in un gran numero di leggi e di
  regolamenti ed ha definito con precisione i soggetti aventi
  diritto all'assunzione obbligatoria, e cioè:
  gli invalidi di guerra; gli invalidi civili di guerra; gli
  invalidi per servizio; gli invalidi del lavoro; gli orfani e
  le vedove di guerra, per servizio e per lavoro; gli invalidi
  civili e i sordomuti.
    Si tratta di categorie che senz'altro meritano il più alto
  riconoscimento ed il più completo appoggio, ma anche di
  categorie che l'inarrestabile scorrere del tempo assottiglia
  sempre più.
    Tra le categorie che beneficiano del provvedimento non è
  stata mai compresa una, alla quale sono pur andate nel corso
  del tempo purtroppo soltanto episodiche manifestazioni di
  simpatia ed entusiastici
 
                               Pag. 2
 
  riconoscimenti accompagnati dalle più formali promesse:
  quella degli emigranti.
    Non vi è stata occasione di visita all'estero, di contatti
  con le nostre comunità, in cui non si siano rivolti i più ampi
  elogi verso questi nostri concittadini esemplari, ma gli elogi
  sono rimasti rinchiusi in se stessi e non hanno mai dato
  l'avvio ad una concreta iniziativa che documentasse, allo
  stesso tempo, la riconoscenza della nazione ed il desiderio di
  facilitarne il rientro in Patria, che pur sempre rimane la più
  alta delle aspirazioni di ogni italiano all'estero,
  particolarmente se si tratta di lavoratore subordinato.
    Riteniamo che sia venuto il momento di offrire questa prova
  e di proporre a voi, onorevoli colleghi, una soluzione che
  certamente vorrete accogliere.
    Gli italiani che sono stati costretti a vivere e ad operare
  all'estero mantengono nei confronti della loro Patria solo
  rapporti di doveri mentre almeno due sono i diritti che
  l'Italia dovrebbe ad essi garantire: il diritto alla
  partecipazione alle scelte politiche attraverso l'esercizio
  del voto ed il diritto alla speranza di un rimpatrio sempre
  agognato ma quasi sempre ostacolato se non altro da obiettive
  difficoltà alle quali non si è mai tentato di ovviare.
    Per l'esercizio del primo diritto, la nostra parte politica
  ha già presentato una propria organica proposta di legge.  Per
  l'esercizio del secondo diritto ci onoriamo di prospettare a
  voi la presente proposta di legge che detta norme per
  l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni
  e le aziende private dei lavoratori che abbiano prestato
  almeno tre anni di lavoro subordinato continuativo
  all'estero o almeno sei anni di lavoro non continuativo
  nell'ultimo decennio.
    Si tratta di una soluzione che ci pare equa e che non può
  creare le difficoltà dell'ordine rappresentato, ma
  giustificatissima anche alla luce della possibilità di
  assunzione obbligatoria per le altre categorie per le quali è
  stato istituito il beneficio.
    Un'esperienza quanto meno triennale all'estero è, per
  qualsiasi azienda e per qualsiasi ente, un chiaro beneficio
  invece che un onere; si tratta, non di imporre, ma di favorire
  una soluzione che certamente sarà gradita anche a chi,
  adempiendo ad un onere apparente, verrà a sua volta a
  beneficiare di un personale certamente scelto, capace ed
  esperto.  E' questa valutazione che ci ha suggerito di non
  ridurre le percentuali delle categorie già meritatamente
  beneficiate, ma di aggiungere al 15 per cento già stabilito
  per esse questa ulteriore percentuale per gli emigranti.
    La presente proposta di legge intende modificare la legge 2
  aprile 1968, n. 482, in modo da estendere alla categoria degli
  emigranti i benefìci di cui alla medesima legge, la quale
  prevede simili assunzioni per altre categorie benemerite,
  fissarne le aliquote e precisare che le assunzioni in parola
  saranno regolate, per quanto non esplicitamente previsto,
  dalla normativa generale contenuta nella stessa legge n. 482
  del 1968.
    Confidiamo veramente, onorevoli colleghi, che vorrete
  accogliere questa nostra iniziativa con lo stesso animo con il
  quale noi ve la suggeriamo, convinti di compiere finalmente,
  nei confronti dei nostri connazionali all'estero, un concreto
  dovere.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-420 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0420 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0002 RIGFIN=060 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=042000 00 FASCIDC=12DDL0420 SORTNAV=0042000 000 00000 ZZDDLC420 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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