| 1. Dopo l'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è
inserito il seguente:
"Art. 8- bis. - (Lavoratori all'estero). - 1.
Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della
presente legge, i cittadini italiani che hanno prestato lavoro
subordinato continuativo all'estero per non meno di tre anni,
ovvero hanno prestato lavoro subordinato non continuativo per
un periodo complessivamente non inferiore a sei anni
nell'ultimo decennio".
2. Dopo l'articolo 8- bis della legge n. 482 del 1968,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 8- ter. - (Riserve di posti). - 1. Ai
lavoratori di cui all'articolo 8- bis è riservata:
a) nelle aziende private, l'aliquota del 3 per
cento del personale in servizio;
b) negli enti pubblici, l'aliquota del 3 per cento
del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto
privato calcolato sull'intero contingente da ripartire per le
singole categorie in relazione alla consistenza organica di
ciascuna, previo accertamento della idoneità professionale,
mediante apposita prova per gli aspiranti all'assunzione della
prima e seconda categoria; l'aliquota del 3 per cento del
personale delle carriere esecutive o equipollenti; l'aliquota
del 5 per cento del personale ausiliario o equiparato".
3. Per le assunzioni obbligatorie degli emigrati presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private restano ferme,
per quanto non specificamente previsto dagli articoli 8- bis
e 8- ter della legge 2 aprile 1968, n. 482,
introdotti dal presente articolo, le disposizioni generali
della medesima legge n. 482 del 1968, in quanto
applicabile.
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