| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
spassionato ma urgente esame.
La Corte di cassazione, sezione del lavoro, in data 10
aprile 1978, ha emanato la sentenza n. 1674 con la quale ha
statuito che: "Per le persone soggette all'obbligo della
assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, i contributi
in precedenza versati in ragione di mutualità scolastica, ai
sensi dell'articolo 11 della abrogata
legge 3 gennaio 1929, n. 17, richiamato dall'articolo 5 del
regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1620, sono
utilizzabili anche ai fini della pensione di anzianità". Il
4 maggio dello stesso anno, sempre la sezione del lavoro della
Corte di cassazione emanava la sentenza n. 2111, che appariva
ancora più esplicita in quanto stabiliva che: "A norma
dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, richiamato
dall'articolo 5 del regio decretolegge 5 settembre 1938, n.
1620, soppressiva della mutualità scolastica, i contributi da
questa versati alla Cassa nazionale per le assicurazioni
sociali per conto di
Pag. 2
persone - maestri e scolari - soggette all'obbligo
dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, dal tempo
del loro ingresso in questa assicurazione obbligatoria, vanno
computati utili agli effetti di essa", risultando così
parificati ai contributi versati in regime di assicurazione
obbligatoria e di conseguenza sono validi sia ai fini della
quantificazione della pensione di anzianità, sia ai fini del
diritto di ottenerla, non essendo assimilabili, benché versati
in regime di mutualità scolastica dagli scolari per i quali
essa era facoltativa, ai contributi facoltativi esclusi dal
computo per tale pensione dalla relativa disciplina di cui
alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
La mutualità scolastica venne disciplinata per la prima
volta dalla legge 17 luglio 1910, n. 521, che stabiliva: "Le
Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex alunni delle scuole
elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi
quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo
della Cassa nazionale di previdenza possono conseguire il
riconoscimento dello Stato..." (articolo 1) e "lo Stato
concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento,
un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni
socio iscritto, che abbia versato alla Cassa un contributo
annuo di almeno tre lire" (articolo 3).
Il relativo regolamento venne emanato con regio decreto 18
agosto 1913, n. 1088, e la materia venne nuovamente
disciplinata con il testo unico sulla istruzione elementare e
post-elementare prevedendo all'articolo 226 che: "In ogni
circolo di direzione didattica è creato un circolo di
mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza e alla
reciproca assistenza degli scolari appartenenti alla scuola
del circolo".
Nel successivo articolo 227 veniva precisato che: "Per
raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni
circolo di mutualità scolastica provvede: ... c) alla
iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni
sociali ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 521, e del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184".
Quindi, con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, sul
riordinamento della mutualità scolastica, venne disposto che:
"In tutte le scuole, ove si impartisce la istruzione
elementare e popolare, è istituito il servizio della mutualità
scolastica per l'educazione alla previdenza, al risparmio ed
alla reciproca assistenza degli scolari. Il servizio si
esplica: a) con l'iscrizione degli scolari alla Cassa
nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge
17 luglio 1910, n. 521, del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3184, e del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422" (articolo 1)
e stabiliva che il servizio della mutualità scolastica, mentre
era obbligatorio per il maestro, era invece facoltativo per
gli alunni (articolo 2).
Fondamentale in questa legge di riforma risultava
l'articolo 11 in quanto stabiliva che: "Per le persone
soggette all'obbligo dell'assicurazione per la invalidità e la
vecchiaia sono computati utili agli effetti della stessa
assicurazione obbligatoria, dal momento in cui le suddette
persone entrano a farne parte, i contributi versati per loro
conto dalla mutualità scolastica alla Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali e le quote annue di contributo assegnate
alla Cassa stessa a mente dell'articolo 2 della legge 17
luglio 1910, n. 521. La parte di pensione corrispondente a
tali contributi e quote di concorso è stabilita in ragione del
cento per cento del loro importo".
Con questa stessa legge veniva istituito in Roma l'"Ente
nazionale per la mutualità scolastica" - che venne
successivamente soppresso con il regio decreto-legge 5
settembre 1938, n. 1620, precisando, però, all'articolo 5 che:
"A partire dall'anno scolastico 1938.XVI-1939.XVII è soppresso
il servizio assicurativo espletato dall'Istituto nazionale di
previdenza sociale a mezzo della mutualità scolastica. Sono
fatti salvi - nei confronti dell'Istituto stesso - i diritti
acquisiti dai soci mutualistici che, alla data del 30
settembre 1938.XVI, abbiano versato i contributi di cui
all'articolo precedente, anche quando il versamento sia
limitato ad una sola annualità".
Pag. 3
Dato questo stretto collegamento delle disposizioni di
legge e considerato che le due decisioni della Corte di
cassazione, già ricordate, riflettono la situazione di "casi
singoli", si è ritenuto necessario e doveroso presentare la
presente proposta di legge al fine di consentire a tutti
coloro che durante l'età scolare sino alla data del 30
settembre 1938 hanno versato i loro contributi alla mutualità
scolastica, possano ottenere, oggi, dall'INPS il riconosci
mento dei loro diritti con il recupero sino a cinque anni
della anzianità contributiva.
Naturalmente gli interessati dovranno provare il loro
diritto con adeguata documentazione e possibilmente
presentando l'apposito libretto a suo tempo rilasciato
dall'INPS con le marche contraddistinte dalla sigla MS
(mutualità scolastica).
Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la
loro approvazione alla presente proposta di legge.
| |