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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5258
DDL0421-0002
Progetto di legge Camera n. 421 - testo presentato - (DDL12-421)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C421. TESTIPDL
...C421.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC421 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
  in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
  l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
  dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
  spassionato ma urgente esame.
    La Corte di cassazione, sezione del lavoro, in data 10
  aprile 1978, ha emanato la sentenza n. 1674 con la quale ha
  statuito che: "Per le persone soggette all'obbligo della
  assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, i contributi
  in precedenza versati in ragione di mutualità scolastica, ai
  sensi dell'articolo 11 della abrogata
  legge 3 gennaio 1929, n. 17, richiamato dall'articolo 5 del
  regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1620, sono
  utilizzabili anche ai fini della pensione di anzianità".   Il
  4 maggio dello stesso anno, sempre la sezione del lavoro della
  Corte di cassazione emanava la sentenza n. 2111, che appariva
  ancora più esplicita in quanto stabiliva che: "A norma
  dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, richiamato
  dall'articolo 5 del regio decretolegge 5 settembre 1938, n.
  1620, soppressiva della mutualità scolastica, i contributi da
  questa versati alla Cassa nazionale per le assicurazioni
  sociali per conto di
 
                               Pag. 2
 
  persone - maestri e scolari - soggette all'obbligo
  dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, dal tempo
  del loro ingresso in questa assicurazione obbligatoria, vanno
  computati utili agli effetti di essa", risultando così
  parificati ai contributi versati in regime di assicurazione
  obbligatoria e di conseguenza sono validi sia ai fini della
  quantificazione della pensione di anzianità, sia ai fini del
  diritto di ottenerla, non essendo assimilabili, benché versati
  in regime di mutualità scolastica dagli scolari per i quali
  essa era facoltativa, ai contributi facoltativi esclusi dal
  computo per tale pensione dalla relativa disciplina di cui
  alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
    La mutualità scolastica venne disciplinata per la prima
  volta dalla legge 17 luglio 1910, n. 521, che stabiliva: "Le
  Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex alunni delle scuole
  elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi
  quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo
  della Cassa nazionale di previdenza possono conseguire il
  riconoscimento dello Stato..." (articolo 1) e "lo Stato
  concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento,
  un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni
  socio iscritto, che abbia versato alla Cassa un contributo
  annuo di almeno tre lire" (articolo 3).
    Il relativo regolamento venne emanato con regio decreto 18
  agosto 1913, n. 1088, e la materia venne nuovamente
  disciplinata con il testo unico sulla istruzione elementare e
  post-elementare prevedendo all'articolo 226 che: "In ogni
  circolo di direzione didattica è creato un circolo di
  mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza e alla
  reciproca assistenza degli scolari appartenenti alla scuola
  del circolo".
    Nel successivo articolo 227 veniva precisato che: "Per
  raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni
  circolo di mutualità scolastica provvede: ...  c)  alla
  iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni
  sociali ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 521, e del
  regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184".
    Quindi, con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, sul
  riordinamento della mutualità scolastica, venne disposto che:
  "In tutte le scuole, ove si impartisce la istruzione
  elementare e popolare, è istituito il servizio della mutualità
  scolastica per l'educazione alla previdenza, al risparmio ed
  alla reciproca assistenza degli scolari.  Il servizio si
  esplica:  a)  con l'iscrizione degli scolari alla Cassa
  nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge
  17 luglio 1910, n. 521, del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
  3184, e del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422" (articolo 1)
  e stabiliva che il servizio della mutualità scolastica, mentre
  era obbligatorio per il maestro, era invece facoltativo per
  gli alunni (articolo 2).
    Fondamentale in questa legge di riforma risultava
  l'articolo 11 in quanto stabiliva che: "Per le persone
  soggette all'obbligo dell'assicurazione per la invalidità e la
  vecchiaia sono computati utili agli effetti della stessa
  assicurazione obbligatoria, dal momento in cui le suddette
  persone entrano a farne parte, i contributi versati per loro
  conto dalla mutualità scolastica alla Cassa nazionale per le
  assicurazioni sociali e le quote annue di contributo assegnate
  alla Cassa stessa a mente dell'articolo 2 della legge 17
  luglio 1910, n. 521.  La parte di pensione corrispondente a
  tali contributi e quote di concorso è stabilita in ragione del
  cento per cento del loro importo".
    Con questa stessa legge veniva istituito in Roma l'"Ente
  nazionale per la mutualità scolastica" - che venne
  successivamente soppresso con il regio decreto-legge 5
  settembre 1938, n. 1620, precisando, però, all'articolo 5 che:
  "A partire dall'anno scolastico 1938.XVI-1939.XVII è soppresso
  il servizio assicurativo espletato dall'Istituto nazionale di
  previdenza sociale a mezzo della mutualità scolastica.  Sono
  fatti salvi - nei confronti dell'Istituto stesso - i diritti
  acquisiti dai soci mutualistici che, alla data del 30
  settembre 1938.XVI, abbiano versato i contributi di cui
  all'articolo precedente, anche quando il versamento sia
  limitato ad una sola annualità".
 
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    Dato questo stretto collegamento delle disposizioni di
  legge e considerato che le due decisioni della Corte di
  cassazione, già ricordate, riflettono la situazione di "casi
  singoli", si è ritenuto necessario e doveroso presentare la
  presente proposta di legge al fine di consentire a tutti
  coloro che durante l'età scolare sino alla data del 30
  settembre 1938 hanno versato i loro contributi alla mutualità
  scolastica, possano ottenere, oggi, dall'INPS il riconosci
  mento dei loro diritti con il recupero sino a cinque anni
  della anzianità contributiva.
    Naturalmente gli interessati dovranno provare il loro
  diritto con adeguata documentazione e possibilmente
  presentando l'apposito libretto a suo tempo rilasciato
  dall'INPS con le marche contraddistinte dalla sigla MS
  (mutualità scolastica).
    Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la
  loro approvazione alla presente proposta di legge.
 
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