| 1. Tutti coloro che sino alla data del 30 settembre 1938
hanno versato i contributi per la mutualità scolastica in base
alle disposizioni della legge 3 gennaio 1929, n. 17, hanno
diritto, a domanda, di ottenere dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) che tali contributi siano computati
utili ai fini della assicurazione per l'invalidità e la
vecchiaia.
| |