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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


526
DDL0034-0012
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. (*) Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Misure sperimentali di flessibilità della durata del
                           lavoro).
      1.  In attesa di un intervento di ridefinizione organica
  delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli
  orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei
  livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, al fine di promuovere, in via
  sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale, nonché a
  forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può
  concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
  all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui
  al comma 3, i seguenti benefici:
          a)  una riduzione, a beneficio delle imprese,
  dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
  relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale
  stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di
  entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di
  accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
  contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
  pieno a tempo parziale;
          b)  una riduzione, a beneficio delle imprese, non
  inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il
  trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo
  comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive
  modificazioni, nonché una integrazione al trattamento
  retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano
  stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del
  decreto-legge
 
                              Pag. 38
 
  30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresì determinino
  la durata dell'orario settimanale come media di un periodo
  plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.
      2.  Il beneficio di cui al comma 1, lettera  a),  può
  essere determinato in misura differenziata con riferimento a
  differenti fasce di orario.
      3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono
  stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici
  di cui al comma 1.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0045 TOTDOC=0019 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0037 RIGINIZ=025 PAGFIN=0038 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=12DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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