| (Misure sperimentali di flessibilità della durata del
lavoro).
1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica
delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli
orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei
livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, al fine di promuovere, in via
sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale, nonché a
forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può
concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui
al comma 3, i seguenti benefici:
a) una riduzione, a beneficio delle imprese,
dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di
accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale;
b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non
inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il
trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo
comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive
modificazioni, nonché una integrazione al trattamento
retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano
stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del
decreto-legge
Pag. 38
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresì determinino
la durata dell'orario settimanale come media di un periodo
plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.
2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), può
essere determinato in misura differenziata con riferimento a
differenti fasce di orario.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono
stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici
di cui al comma 1.
| |