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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5262
DDL0422-0002
Progetto di legge Camera n. 422 - testo presentato - (DDL12-422)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C422. TESTIPDL
...C422.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC422 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
  in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
  l'attualità delle norme che detta è stata confermata, proprio,
  dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
  spassionato ma urgente esame.
    Ripresentiamo la proposta di legge che si riferisce alla
  estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini
  italiani residenti all'estero.  La questione della concessione
  della pensione sociale ai cittadini italiani, privi di altro
  reddito o di mezzi di sussistenza, che risiedono all'estero fu
  anche proposta all'attenzione del Governo nella seduta del 22
  ottobre 1976 durante la discussione del bilancio di previsione
  dello Stato per l'anno finanziario 1977.
    In quella occasione, il primo firmatario di questa proposta
  presentò un ordine del giorno nel quale si diceva: "La Camera,
  nella osservanza e nel rispetto dei princìpi della giustizia
  sociale e della parità costituzionale dei cittadini, invita il
  Governo a corrispondere agli italiani residenti all'estero,
  che sono privi di reddito e di mezzi di sussistenza e che
  rientrano nei casi previsti dalla legge, la pensione sociale
  con
 
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  eguaglianza di trattamento rispetto a quanti si trovano in
  Italia nelle loro stesse condizioni economiche...".
    A questo ordine del giorno rispose, a nome del Governo,
  l'allora sottosegretario di Stato per gli affari esteri,
  onorevole Radi, che testualmente disse: "...il problema della
  pensione sociale degli italiani all'estero costituisce, da
  tempo, oggetto di particolare attenzione da parte del Governo.
  Sullo stesso si è ampiamente discusso in seno alla conferenza
  per l'emigrazione.  Il Governo quindi ... lo accetta come
  raccomandazione".
    Abbiamo inteso ricordare questi precedenti soprattutto per
  dimostrare che si tratta di una questione non nuova, già
  dibattuta, presente "alla particolare attenzione" del Governo
  che ebbe ad accogliere come raccomandazione l'ordine del
  giorno Tremaglia.
    Ma da quella seduta dell'Assemblea della Camera il tempo è
  abbondantemente trascorso e, pur osando pensare che la
  questione anche durante questi anni sia stata sempre presente
  all'attenzione del Governo, dobbiamo constatare che la
  raccomandazione non si è trasformata nell'unico strumento
  adeguato per una sua soluzione, cioè in un apposito disegno di
  legge.
    Abbiamo, quindi, inteso rompere gli indugi e sostituirci
  alla inattività del Governo proponendo il presente progetto di
  legge direttamente alla "attenzione" della Camera in modo da
  definire questa annosa ed anche sconcertante questione.
    Il termine "sconcertante" è stato da noi volutamente usato
  in quanto non riusciamo a comprendere la  ratio  per la
  quale dei cittadini italiani trasferitisi all'estero non
  debbano godere dei benefìci di cui - a parità di condizioni
  soggettive - avrebbero potuto godere se si fossero trovati in
  Italia.
    La quasi totalità dei nostri connazionali all'estero vi si
  è recata perché spinta dalla necessità di trovare un lavoro
  non altrimenti reperibile in Patria.  Essi sono stati indotti a
  passare la frontiera da uno stato
  di necessità personale o delle loro famiglie, e decisioni del
  genere non si prendono mai a cuor leggero di fronte all'ignoto
  cui si va incontro ed a quanto volontariamente si
  abbandona.
    In mezzo alla massa di cinque milioni di cittadini italiani
  che risiedono all'estero, ve ne sono parecchi privi di
  reddito, senza mezzi di sussistenza.  Ebbene, la pensione
  sociale, istituita proprio per sovvenire nel minimo questi
  casi, ad essi non viene concessa perché si trovano oltre
  frontiera.
    Ora, la legge 21 luglio 1965, n. 903, non discrimina in
  alcun modo fra cittadini residenti in Italia o all'estero, per
  cui la differenziazione è avvenuta attraverso una errata
  interpretazione della legge a livello amministrativo con
  applicazione restrittiva non prevista né voluta dal
  legislatore.
    Per altro ricordiamo che la Corte costituzionale, con
  sentenza 30 dicembre 1985, n. 369, ha, a suo tempo, dichiarato
  illegittima l'interpretazione in base alla quale la normativa
  pensionistica e quella infortunistica hanno una applicazione
  rigidamente territoriale, e parla in generale di lavoro
  italiano all'estero, senza condizionarlo al fatto che sia
  sorto in Italia, intendendo tutelarlo ai sensi dell'articolo
  35 della Costituzione.
    Conseguentemente, con la presente proposta di legge,
  intendiamo in primo luogo sostituirci alla protratta e non
  giustificata inattività del Governo; in secondo luogo sanare
  un arbitrio interpretativo in sede di applicazione delle
  norme; in terzo luogo dare un sia pur inadeguato - perché
  minimo nella sua sostanza - riconoscimento al non fortunato
  impegno di tanti italiani in terra straniera che non può né
  deve restare ignorato attraverso l'illegittimo operato di
  organi amministrativi.
    E' evidente che l'onere di questa proposta di legge, per la
  sua concreta socialità, deve far carico a tutta la
  collettività del nostro Paese e quindi i fondi necessari
  debbono essere erogati dallo Stato.
 
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