| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
l'attualità delle norme che detta è stata confermata, proprio,
dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
spassionato ma urgente esame.
Ripresentiamo la proposta di legge che si riferisce alla
estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini
italiani residenti all'estero. La questione della concessione
della pensione sociale ai cittadini italiani, privi di altro
reddito o di mezzi di sussistenza, che risiedono all'estero fu
anche proposta all'attenzione del Governo nella seduta del 22
ottobre 1976 durante la discussione del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1977.
In quella occasione, il primo firmatario di questa proposta
presentò un ordine del giorno nel quale si diceva: "La Camera,
nella osservanza e nel rispetto dei princìpi della giustizia
sociale e della parità costituzionale dei cittadini, invita il
Governo a corrispondere agli italiani residenti all'estero,
che sono privi di reddito e di mezzi di sussistenza e che
rientrano nei casi previsti dalla legge, la pensione sociale
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eguaglianza di trattamento rispetto a quanti si trovano in
Italia nelle loro stesse condizioni economiche...".
A questo ordine del giorno rispose, a nome del Governo,
l'allora sottosegretario di Stato per gli affari esteri,
onorevole Radi, che testualmente disse: "...il problema della
pensione sociale degli italiani all'estero costituisce, da
tempo, oggetto di particolare attenzione da parte del Governo.
Sullo stesso si è ampiamente discusso in seno alla conferenza
per l'emigrazione. Il Governo quindi ... lo accetta come
raccomandazione".
Abbiamo inteso ricordare questi precedenti soprattutto per
dimostrare che si tratta di una questione non nuova, già
dibattuta, presente "alla particolare attenzione" del Governo
che ebbe ad accogliere come raccomandazione l'ordine del
giorno Tremaglia.
Ma da quella seduta dell'Assemblea della Camera il tempo è
abbondantemente trascorso e, pur osando pensare che la
questione anche durante questi anni sia stata sempre presente
all'attenzione del Governo, dobbiamo constatare che la
raccomandazione non si è trasformata nell'unico strumento
adeguato per una sua soluzione, cioè in un apposito disegno di
legge.
Abbiamo, quindi, inteso rompere gli indugi e sostituirci
alla inattività del Governo proponendo il presente progetto di
legge direttamente alla "attenzione" della Camera in modo da
definire questa annosa ed anche sconcertante questione.
Il termine "sconcertante" è stato da noi volutamente usato
in quanto non riusciamo a comprendere la ratio per la
quale dei cittadini italiani trasferitisi all'estero non
debbano godere dei benefìci di cui - a parità di condizioni
soggettive - avrebbero potuto godere se si fossero trovati in
Italia.
La quasi totalità dei nostri connazionali all'estero vi si
è recata perché spinta dalla necessità di trovare un lavoro
non altrimenti reperibile in Patria. Essi sono stati indotti a
passare la frontiera da uno stato
di necessità personale o delle loro famiglie, e decisioni del
genere non si prendono mai a cuor leggero di fronte all'ignoto
cui si va incontro ed a quanto volontariamente si
abbandona.
In mezzo alla massa di cinque milioni di cittadini italiani
che risiedono all'estero, ve ne sono parecchi privi di
reddito, senza mezzi di sussistenza. Ebbene, la pensione
sociale, istituita proprio per sovvenire nel minimo questi
casi, ad essi non viene concessa perché si trovano oltre
frontiera.
Ora, la legge 21 luglio 1965, n. 903, non discrimina in
alcun modo fra cittadini residenti in Italia o all'estero, per
cui la differenziazione è avvenuta attraverso una errata
interpretazione della legge a livello amministrativo con
applicazione restrittiva non prevista né voluta dal
legislatore.
Per altro ricordiamo che la Corte costituzionale, con
sentenza 30 dicembre 1985, n. 369, ha, a suo tempo, dichiarato
illegittima l'interpretazione in base alla quale la normativa
pensionistica e quella infortunistica hanno una applicazione
rigidamente territoriale, e parla in generale di lavoro
italiano all'estero, senza condizionarlo al fatto che sia
sorto in Italia, intendendo tutelarlo ai sensi dell'articolo
35 della Costituzione.
Conseguentemente, con la presente proposta di legge,
intendiamo in primo luogo sostituirci alla protratta e non
giustificata inattività del Governo; in secondo luogo sanare
un arbitrio interpretativo in sede di applicazione delle
norme; in terzo luogo dare un sia pur inadeguato - perché
minimo nella sua sostanza - riconoscimento al non fortunato
impegno di tanti italiani in terra straniera che non può né
deve restare ignorato attraverso l'illegittimo operato di
organi amministrativi.
E' evidente che l'onere di questa proposta di legge, per la
sua concreta socialità, deve far carico a tutta la
collettività del nostro Paese e quindi i fondi necessari
debbono essere erogati dallo Stato.
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