| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
spassionato ma urgente esame.
Siamo costretti, ancora una volta, a richiamare la vostra
attenzione su una delle tante discriminazioni che colpiscono i
nostri connazionali che si recano all'estero in cerca di
lavoro.
Sembra quasi che questi connazionali, una volta passata la
frontiera, per una
incomprensibile forma mentale del Governo, delle
amministrazioni statali, delle stesse organizzazioni
sindacali, debbano essere privati anche dei fondamentali
diritti riconosciuti dalla Costituzione a ciascun
cittadino.
Dolorosamente, molti princìpi stabiliti dalla nostra Carta
costituzionale diventano, per questi connazionali, lettera
morta a cominciare da quel fondamentale diritto-dovere del
cittadino che è l'esercizio del voto.
Oggi ci soffermiamo su un'altra grave discriminazione che
si registra quando
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un connazionale presta il proprio lavoro alle dipendenze di
una impresa operante all'estero.
Intendiamo affrontare il caso dell'emigrato italiano, già
residente all'estero, che viene assunto sul posto da una
società, da una compagnia, da una impresa italiana, specie se
queste operano con capitali dello Stato italiano.
Ebbene, questa impresa, assumendo all'estero personale
italiano, immediatamente lo discrimina, in quanto non estende
ad esso le garanzie giuridiche del contratto di lavoro cui
quella impresa è obbligata in Italia, con la conseguenza che,
nell'ambito della stessa azienda un cittadino italiano,
assunto come fattorino, ad esempio in America, dove era
emigrato, non gode delle garanzie che lo avrebbero tutelato in
Italia se avesse svolto analoghe mansioni a Roma o a
Milano.
Eppure tutti e due sono dipendenti della stessa azienda,
svolgono le analoghe mansioni, sono cittadini italiani, per
cui in base al principio costituzionale della uguaglianza dei
cittadini e del diritto di ogni lavoratore di vedersi
paritariamente garantito, anche il cittadino italiano che
all'estero lavora per una azienda italiana ha diritto di
godere delle stesse garanzie giuridiche previste in
quell'azienda, per la identica categoria di lavoratori,
indipendentemente dalla ubicazione geografica del posto di
lavoro.
Situazioni veramente drammatiche hanno colpito gli emigrati
che all'estero sono stati assunti da succursali di compagnie
del gruppo IRI (principalmente Alitalia e Italian Line), da
enti statali, parastatali, o comunque finanziati dallo Stato
italiano.
A causa della crisi economica che ha colpito più o meno un
po' tutti i Paesi del mondo, dette compagnie, specie quelle
operanti nel nord America, hanno proceduto alla
ristrutturazione della loro organizzazione e, comunque, hanno
licenziato un gran numero di impiegati e operai.
Disgraziatamente troppo spesso i colpiti da questi
provvedimenti sono stati proprio gli emigrati italiani.
Questi, che con il loro lavoro avevano contribuito alla
crescita e allo sviluppo dell'azienda dedicandosi ad essa con
l'orgoglio proprio dell'emigrante che lavora per una compagnia
italiana di prestigio, sono stati i più colpiti e, fra questi,
quelli con notevole anzianità di servizio.
Infatti l'anzianità di servizio che di norma è garanzia di
una maggiore sicurezza è stata la causa del licenziamento,
perché il licenziamento di dipendenti con elevata anzianità di
servizio e, quindi, con retribuzione superiore alla media, e
la loro sostituzione con elementi giovani a basso costo
iniziale, è servito a ridurre gli oneri dell'azienda.
Ma se questa pratica è accettata nei Paesi extra europei
durante i periodi di difficoltà, essa è assolutamente
contraria alla pratica e alla giurisprudenza italiana che
considerano l'anzianità di servizio un elemento di priorità
nella garanzia del lavoro di un dipendente.
L'emigrante che lavora per una compagnia italiana vive
praticamente nell'ambiente italiano, difficilmente si integra
o si americanizza in quanto i suoi amici sono gli stessi
colleghi italiani e, come italiano, per le mansioni che
svolge, rende di più alla compagnia. Una volta licenziato si
trova nella più difficile delle situazioni in quanto non è
qualificato a lavorare per una compagnia diversa da quella da
cui è stato licenziato.
Egli, così, si trova ad essere un handicappato proprio per
le ragioni stesse che hanno determinato il licenziamento: in
primo luogo l'età; quindi l'alto salario dovuto all'anzianità
con cui ha creato un giusto benessere alla famiglia; la
difficoltà di trovare un nuovo lavoro a causa del fatto che è
rimasto straniero proprio in ragione del lavoro svolto per
tanti anni alle dipendenze di compagnie italiane; il trauma
psichico causato dal fatto che egli, appunto perché impiegato
presso compagnie italiane, ha sempre creduto nella sicurezza
dell'impiego come è stabilito in Italia.
Una parte di questi connazionali licenziati, i più giovani,
si adattano in un modo o nell'altro, ma la maggior parte,
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cioè quelli con una certa anzianità di lavoro, vivono con il
sussidio dell'ufficio di disoccupazione.
Essere emigrante è di per sé una cosa triste: venire
colpiti proprio da parte di compagnie italiane, e,
specialmente, da quelle del gruppo IRI, alimentate e sostenute
dal contribuente italiano, oltre che avvilente appare illecito
oltre che ingiusto.
E' necessario, quindi, provvedere perché i cittadini
italiani assunti all'estero dal gruppo IRI, da enti statali,
parastatali o comunque finanziati dallo Stato italiano, godano
dello stesso trattamento giuridico con cui sono tutelati i
dipendenti delle stesse compagnie in Italia per quanto
riguarda la sicurezza del posto, la carriera, l'indennità di
licenziamento.
Allarghiamo il discorso alla situazione di quanti assunti
in Italia da una nostra impresa si recano all'estero in base
ad un apposito contratto di lavoro, e ci richiamiamo
espressamente a quanto è stato disposto per disciplinare la
tutela previdenziale dei lavoratori italiani in quei Paesi con
i quali non sono in atto accordi internazionali di sicurezza
sociale.
E' una questione di garanzia, che va al di là dei Paesi
della Comunità europea per la piena tutela del lavoratore,
anche perché le stesse convenzioni internazionali non
comprendono tutte le norme di previdenza disposte dalla
legislazione nazionale; e, così, è necessario stabilire una
normativa interna intesa a colmare le più gravi insufficienze
avvertite nella difesa dei diritti dei nostri connazionali
impegnati
all'estero nella loro attività di lavoro. E' proprio in
materia di assicurazioni obbligatorie che è assai
significativa la sentenza della Corte costituzionale n. 369
del 1985, che ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 1
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli
articoli 1 e 4 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella
parte in cui non si prevedono le predette assicurazioni
obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante
all'estero alle dipendenze di imprese italiane.
La proposta di legge che presentiamo è molto chiara e si
commenta da sé nei suoi vari punti: l'applicabilità delle
assicurazioni indicate all'articolo 1 e dei limiti massimi del
trattamento speciale di disoccupazione; il sistema di
versamento dei premi all'INAIL; i criteri per la contribuzione
alle varie assicurazioni; la tutela previdenziale dei
lavoratori all'estero; le norme per i versamenti da parte dei
datori di lavoro del contributo per il fondo di garanzia
istituito presso l'INPS per il trattamento di fine rapporto;
le norme che riguardano la trasferta all'estero con i relativi
problemi concernenti le imposte sul reddito delle persone
fisiche.
E' evidente che questa proposta di legge riguarda
esclusivamente i nostri lavoratori dipendenti da imprese
italiane operanti all'estero.
Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro
approvazione alla presente proposta di legge.
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