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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5268
DDL0423-0002
Progetto di legge Camera n. 423 - testo presentato - (DDL12-423)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C423. TESTIPDL
...C423.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC423 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare anche
  in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto
  l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio
  dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo
  spassionato ma urgente esame.
    Siamo costretti, ancora una volta, a richiamare la vostra
  attenzione su una delle tante discriminazioni che colpiscono i
  nostri connazionali che si recano all'estero in cerca di
  lavoro.
    Sembra quasi che questi connazionali, una volta passata la
  frontiera, per una
  incomprensibile forma mentale del Governo, delle
  amministrazioni statali, delle stesse organizzazioni
  sindacali, debbano essere privati anche dei fondamentali
  diritti riconosciuti dalla Costituzione a ciascun
  cittadino.
    Dolorosamente, molti princìpi stabiliti dalla nostra Carta
  costituzionale diventano, per questi connazionali, lettera
  morta a cominciare da quel fondamentale diritto-dovere del
  cittadino che è l'esercizio del voto.
    Oggi ci soffermiamo su un'altra grave discriminazione che
  si registra quando
 
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  un connazionale presta il proprio lavoro alle dipendenze di
  una impresa operante all'estero.
    Intendiamo affrontare il caso dell'emigrato italiano, già
  residente all'estero, che viene assunto sul posto da una
  società, da una compagnia, da una impresa italiana, specie se
  queste operano con capitali dello Stato italiano.
    Ebbene, questa impresa, assumendo all'estero personale
  italiano, immediatamente lo discrimina, in quanto non estende
  ad esso le garanzie giuridiche del contratto di lavoro cui
  quella impresa è obbligata in Italia, con la conseguenza che,
  nell'ambito della stessa azienda un cittadino italiano,
  assunto come fattorino, ad esempio in America, dove era
  emigrato, non gode delle garanzie che lo avrebbero tutelato in
  Italia se avesse svolto analoghe mansioni a Roma o a
  Milano.
    Eppure tutti e due sono dipendenti della stessa azienda,
  svolgono le analoghe mansioni, sono cittadini italiani, per
  cui in base al principio costituzionale della uguaglianza dei
  cittadini e del diritto di ogni lavoratore di vedersi
  paritariamente garantito, anche il cittadino italiano che
  all'estero lavora per una azienda italiana ha diritto di
  godere delle stesse garanzie giuridiche previste in
  quell'azienda, per la identica categoria di lavoratori,
  indipendentemente dalla ubicazione geografica del posto di
  lavoro.
    Situazioni veramente drammatiche hanno colpito gli emigrati
  che all'estero sono stati assunti da succursali di compagnie
  del gruppo IRI (principalmente Alitalia e Italian Line), da
  enti statali, parastatali, o comunque finanziati dallo Stato
  italiano.
    A causa della crisi economica che ha colpito più o meno un
  po' tutti i Paesi del mondo, dette compagnie, specie quelle
  operanti nel nord America, hanno proceduto alla
  ristrutturazione della loro organizzazione e, comunque, hanno
  licenziato un gran numero di impiegati e operai.
    Disgraziatamente troppo spesso i colpiti da questi
  provvedimenti sono stati proprio gli emigrati italiani.
  Questi, che con il loro lavoro avevano contribuito alla
  crescita e allo sviluppo dell'azienda dedicandosi ad essa con
  l'orgoglio proprio dell'emigrante che lavora per una compagnia
  italiana di prestigio, sono stati i più colpiti e, fra questi,
  quelli con notevole anzianità di servizio.
    Infatti l'anzianità di servizio che di norma è garanzia di
  una maggiore sicurezza è stata la causa del licenziamento,
  perché il licenziamento di dipendenti con elevata anzianità di
  servizio e, quindi, con retribuzione superiore alla media, e
  la loro sostituzione con elementi giovani a basso costo
  iniziale, è servito a ridurre gli oneri dell'azienda.
    Ma se questa pratica è accettata nei Paesi extra europei
  durante i periodi di difficoltà, essa è assolutamente
  contraria alla pratica e alla giurisprudenza italiana che
  considerano l'anzianità di servizio un elemento di priorità
  nella garanzia del lavoro di un dipendente.
    L'emigrante che lavora per una compagnia italiana vive
  praticamente nell'ambiente italiano, difficilmente si integra
  o si americanizza in quanto i suoi amici sono gli stessi
  colleghi italiani e, come italiano, per le mansioni che
  svolge, rende di più alla compagnia.  Una volta licenziato si
  trova nella più difficile delle situazioni in quanto non è
  qualificato a lavorare per una compagnia diversa da quella da
  cui è stato licenziato.
    Egli, così, si trova ad essere un handicappato proprio per
  le ragioni stesse che hanno determinato il licenziamento: in
  primo luogo l'età; quindi l'alto salario dovuto all'anzianità
  con cui ha creato un giusto benessere alla famiglia; la
  difficoltà di trovare un nuovo lavoro a causa del fatto che è
  rimasto straniero proprio in ragione del lavoro svolto per
  tanti anni alle dipendenze di compagnie italiane; il trauma
  psichico causato dal fatto che egli, appunto perché impiegato
  presso compagnie italiane, ha sempre creduto nella sicurezza
  dell'impiego come è stabilito in Italia.
    Una parte di questi connazionali licenziati, i più giovani,
  si adattano in un modo o nell'altro, ma la maggior parte,
 
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  cioè quelli con una certa anzianità di lavoro, vivono con il
  sussidio dell'ufficio di disoccupazione.
    Essere emigrante è di per sé una cosa triste: venire
  colpiti proprio da parte di compagnie italiane, e,
  specialmente, da quelle del gruppo IRI, alimentate e sostenute
  dal contribuente italiano, oltre che avvilente appare illecito
  oltre che ingiusto.
    E' necessario, quindi, provvedere perché i cittadini
  italiani assunti all'estero dal gruppo IRI, da enti statali,
  parastatali o comunque finanziati dallo Stato italiano, godano
  dello stesso trattamento giuridico con cui sono tutelati i
  dipendenti delle stesse compagnie in Italia per quanto
  riguarda la sicurezza del posto, la carriera, l'indennità di
  licenziamento.
    Allarghiamo il discorso alla situazione di quanti assunti
  in Italia da una nostra impresa si recano all'estero in base
  ad un apposito contratto di lavoro, e ci richiamiamo
  espressamente a quanto è stato disposto per disciplinare la
  tutela previdenziale dei lavoratori italiani in quei Paesi con
  i quali non sono in atto accordi internazionali di sicurezza
  sociale.
    E' una questione di garanzia, che va al di là dei Paesi
  della Comunità europea per la piena tutela del lavoratore,
  anche perché le stesse convenzioni internazionali non
  comprendono tutte le norme di previdenza disposte dalla
  legislazione nazionale; e, così, è necessario stabilire una
  normativa interna intesa a colmare le più gravi insufficienze
  avvertite nella difesa dei diritti dei nostri connazionali
  impegnati
  all'estero nella loro attività di lavoro.  E' proprio in
  materia di assicurazioni obbligatorie che è assai
  significativa la sentenza della Corte costituzionale n. 369
  del 1985, che ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 1
  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli
  articoli 1 e 4 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella
  parte in cui non si prevedono le predette assicurazioni
  obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante
  all'estero alle dipendenze di imprese italiane.
    La proposta di legge che presentiamo è molto chiara e si
  commenta da sé nei suoi vari punti: l'applicabilità delle
  assicurazioni indicate all'articolo 1 e dei limiti massimi del
  trattamento speciale di disoccupazione; il sistema di
  versamento dei premi all'INAIL; i criteri per la contribuzione
  alle varie assicurazioni; la tutela previdenziale dei
  lavoratori all'estero; le norme per i versamenti da parte dei
  datori di lavoro del contributo per il fondo di garanzia
  istituito presso l'INPS per il trattamento di fine rapporto;
  le norme che riguardano la trasferta all'estero con i relativi
  problemi concernenti le imposte sul reddito delle persone
  fisiche.
    E' evidente che questa proposta di legge riguarda
  esclusivamente i nostri lavoratori dipendenti da imprese
  italiane operanti all'estero.
    Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro
  approvazione alla presente proposta di legge.
 
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