| 1. I lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi
extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di
sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro
italiani e stranieri di cui al comma 2 del presente articolo,
sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di
previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore
nel territorio nazionale, salvo quanto altro disposto dalla
presente legge:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione
involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni della presente
legge, per i lavoratori italiani assunti nel territorio
nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di
opere, commesse o attività lavorative in Paesi
extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o
aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio
nazionale;
b) le società costituite all'estero con
partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, del codice civile;
c) le società costituite all'estero, in cui persone
fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano
direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in
misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale
sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
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3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel
caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori
italiani residenti all'estero.
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