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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


527
DDL0034-0013
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. (*) Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZDL ZZPR
       (Disposizioni inerenti il settore siderurgico).
      1.  Per consentire il rispetto degli impegni assunti in
  sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico,
  secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
  europeo e con riferimento alle linee di programmazione del
  settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite
  massimo di 15.500 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di
  pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese
  industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché
  dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al
  decretolegge 1^ aprile 1989, n. 120, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e
  successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica
  industriale nel settore siderurgico, in attività al 1^ gennaio
  1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e
  quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i
  requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui
  all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  503.  A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento
  dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci
  anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di
  risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento
  del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al
  conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva.  Si
  applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di
  incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
  anzianità.
      2.  Le domande di pensionamento anticipato sono
  irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di
  appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in
  possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel
  corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto.  Le imprese, sulla
  base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale
  vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e
  delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione,
  provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole
  all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).  Il
  rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono
  trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo
  giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento
  pensionistico.
 
                              Pag. 39
 
      3.  Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
  con i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato e del tesoro.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0045 TOTDOC=0019 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0038 RIGINIZ=013 PAGFIN=0039 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=12DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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