| (Disposizioni inerenti il settore siderurgico).
1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in
sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico,
secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
europeo e con riferimento alle linee di programmazione del
settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite
massimo di 15.500 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di
pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese
industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché
dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al
decretolegge 1^ aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e
successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica
industriale nel settore siderurgico, in attività al 1^ gennaio
1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e
quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i
requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento
dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci
anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento
del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al
conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si
applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di
incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
anzianità.
2. Le domande di pensionamento anticipato sono
irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di
appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in
possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel
corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla
base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale
vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e
delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione,
provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il
rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono
trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo
giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento
pensionistico.
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3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro.
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