Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5270
DDL0423-0004
Progetto di legge Camera n. 423 - testo presentato - (DDL12-423)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C423. TESTIPDL
...C423.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC423 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si
  applicano i seguenti criteri:
        a)  per l'assicurazione contro gli infortuni sul
  lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie
  professionali vigente in Italia viene aggiornata, in relazione
  alle tecnopatie proprie delle aree geografiche in cui i
  lavoratori svolgono la propria attività, con decreti adottati
  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  (INAIL);
        b)  per l'assicurazione contro le malattie, le
  prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai
  familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia,
  ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi
  decreti delegati e successive modificazioni.  Per l'ottenimento
  delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore, entro
  cinque giorni dal relativo rilascio, trasmette al datore di
  lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata
  presunta della malattia, nonché invia il certificato di
  diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare
  che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura
  l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS);
        c)  per l'assicurazione di maternità, l'indennità di
  maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5
  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al
  datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti,
  rispettivamente, la data presunta e quella
 
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  effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della
  locale rappresentanza diplomatica o consolare.
    2.  Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di
  cui all'articolo 1, comma 1, lettere  a), b), e)  ed
  f),  sono liquidate sulla base della retribuzione
  convenzionale imponibile di cui all'articolo 3; per il
  trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite
  fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980,
  n. 33.
    3.  Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la
  malattia professionale viene corrisposta al lavoratore una
  prestazione da parte dell'ente estero presso il quale il
  lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della
  legislazione locale, l'istituto previdenziale nazionale,
  erogatore di analoga prestazione economica, riduce
  quest'ultima in misura corrispondente.
    4.  I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri
  per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1,
  comma 1, lettere  d)  ed  e),  nei limiti di quanto
  previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre
  1978, n. 833, e successive modificazioni, nonché le indennità
  economiche di malattia e maternità.
    5.  I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle
  somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4
  del presente articolo con le procedure di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
    6.  Le somme anticipate per il trattamento economico di
  malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla
  legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi
  dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e
  malattia professionale sono rimborsate trimestralmente
  all'INAIL.
    7.  La locale autorità diplomatica o consolare, su richiesta
  degli enti assicuratori e dei datori di lavoro, fa effettuare
  controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle
  prestazioni.
 
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    8.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
  con proprio decreto, di concerto con i Ministri degli affari
  esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei
  contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per
  i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a
  Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane
  operanti sul territorio per i lavoratori italiani alle loro
  dipendenze.
    9.  Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di
  accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i
  quali non sono vigenti convenzioni o accordi in tale
  materia.
 
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