| 1. Ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si
applicano i seguenti criteri:
a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie
professionali vigente in Italia viene aggiornata, in relazione
alle tecnopatie proprie delle aree geografiche in cui i
lavoratori svolgono la propria attività, con decreti adottati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL);
b) per l'assicurazione contro le malattie, le
prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai
familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia,
ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi
decreti delegati e successive modificazioni. Per l'ottenimento
delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore, entro
cinque giorni dal relativo rilascio, trasmette al datore di
lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata
presunta della malattia, nonché invia il certificato di
diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare
che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura
l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS);
c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità di
maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al
datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti,
rispettivamente, la data presunta e quella
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effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della
locale rappresentanza diplomatica o consolare.
2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) ed
f), sono liquidate sulla base della retribuzione
convenzionale imponibile di cui all'articolo 3; per il
trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite
fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980,
n. 33.
3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la
malattia professionale viene corrisposta al lavoratore una
prestazione da parte dell'ente estero presso il quale il
lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della
legislazione locale, l'istituto previdenziale nazionale,
erogatore di analoga prestazione economica, riduce
quest'ultima in misura corrispondente.
4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri
per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere d) ed e), nei limiti di quanto
previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, nonché le indennità
economiche di malattia e maternità.
5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle
somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4
del presente articolo con le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
6. Le somme anticipate per il trattamento economico di
malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla
legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi
dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e
malattia professionale sono rimborsate trimestralmente
all'INAIL.
7. La locale autorità diplomatica o consolare, su richiesta
degli enti assicuratori e dei datori di lavoro, fa effettuare
controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle
prestazioni.
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8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
con proprio decreto, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei
contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per
i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a
Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane
operanti sul territorio per i lavoratori italiani alle loro
dipendenze.
9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di
accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i
quali non sono vigenti convenzioni o accordi in tale
materia.
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