Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5271
DDL0423-0005
Progetto di legge Camera n. 423 - testo presentato - (DDL12-423)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C423. TESTIPDL
...C423.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC423 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui
  all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1^
  gennaio 1994, sono calcolati su retribuzioni convenzionali.
  Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
  tesoro, sono calcolate, con riferimento ai contratti
  collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori
  omogenei, sulla base della retribuzione iniziale, maggiorata
  di una percentuale che tiene conto della anzianità di carriera
  e dell'indennità integrativa speciale.  Il citato decreto è
  emanato per l'anno in corso entro quarantacinque giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni
  successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
    2.  Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi
  di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:
        a)  per il regime relativo all'invalidità, la
  vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria,
  nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla
  legislazione nazionale.  L'aliquota complessiva a carico del
  datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino
  ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni
  assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1.
  Il relativo onere, valutato in
 
                               Pag. 8
 
  lire 4.300 milioni per il 1994, in lire 45 miliardi per il
  1995 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1996, è posto a
  carico del bilancio dello Stato;
        b)  per il regime assicurativo contro le malattie e
  per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione
  nazionale.  A favore dei datori di lavoro, a decorrere dal
  periodo di paga in corso alla data del 1^ gennaio 1994, si
  applicano cumulativamente le riduzioni previste dalla
  legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli
  oneri sociali.  Nei confronti dei datori di lavoro che
  apprestano idonei presìdi sanitari a favore dei dipendenti o
  assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel
  Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le
  malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione
  del Paese estero, con specifici decreti del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri
  del tesoro e della sanità, può essere ridotto il contributo
  per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni
  assicurate ai sensi della presente lettera;
        c)  per il regime assicurativo contro gli infortuni
  sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste
  da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL.  In
  attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono
  determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti
  dalla tariffa ordinaria.  Qualora nello Stato estero sia
  obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le
  malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver
  ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono
  ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
  Ministro del tesoro.
    3.  Per tutto quanto non disposto dalla presente legge in
  materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali,
  trovano applicazione le norme contenute nel testo unico delle
  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
  infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
  con
 
                               Pag. 9
 
  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
  1124, e successive modificazioni.
    4.  I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono
  tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il
  trattamento di fine rapporto presso l'INPS di cui all'articolo
  2, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
 
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