| 1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui
all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1^
gennaio 1994, sono calcolati su retribuzioni convenzionali.
Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono calcolate, con riferimento ai contratti
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori
omogenei, sulla base della retribuzione iniziale, maggiorata
di una percentuale che tiene conto della anzianità di carriera
e dell'indennità integrativa speciale. Il citato decreto è
emanato per l'anno in corso entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni
successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi
di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:
a) per il regime relativo all'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria,
nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla
legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del
datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino
ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni
assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1.
Il relativo onere, valutato in
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lire 4.300 milioni per il 1994, in lire 45 miliardi per il
1995 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1996, è posto a
carico del bilancio dello Stato;
b) per il regime assicurativo contro le malattie e
per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione
nazionale. A favore dei datori di lavoro, a decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1^ gennaio 1994, si
applicano cumulativamente le riduzioni previste dalla
legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli
oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che
apprestano idonei presìdi sanitari a favore dei dipendenti o
assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel
Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le
malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione
del Paese estero, con specifici decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri
del tesoro e della sanità, può essere ridotto il contributo
per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni
assicurate ai sensi della presente lettera;
c) per il regime assicurativo contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste
da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In
attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono
determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti
dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia
obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver
ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono
ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro.
3. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge in
materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali,
trovano applicazione le norme contenute nel testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con
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decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni.
4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono
tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto presso l'INPS di cui all'articolo
2, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
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