| 1. I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per
esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza
della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa
vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.
2. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi
sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla
retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1^ agosto 1945, n. 692,
recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come
sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, come interpretato nel comma 3 del presente articolo, per
una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche, e per la restante quota limitatamente
al 50 per cento del loro ammontare.
3. Il terzo comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, come
sostituito dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e
nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche l'indennità
spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività
lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello
della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere
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di continuità. I versamenti contributivi relativi ai
predetti emolumenti restano validi e conservano la loro
efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di
lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle
disposizioni della presente legge, vengono ad essere compresi
fra le persone soggette all'obbligo assicurativo sono risolti
a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica
amministrazione, nonché, salvo quanto disposto dai precedenti
commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi
battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di
volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati
all'articolo 1, comma 2.
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