Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5272
DDL0423-0006
Progetto di legge Camera n. 423 - testo presentato - (DDL12-423)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C423. TESTIPDL
...C423.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC423 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per
  esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza
  della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa
  vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.
    2.  L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi
  sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla
  retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi
  degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1^ agosto 1945, n. 692,
  recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme
  concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
  dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per
  l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
  le malattie professionali, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come
  sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
  153, come interpretato nel comma 3 del presente articolo, per
  una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito
  delle persone fisiche, e per la restante quota limitatamente
  al 50 per cento del loro ammontare.
    3.  Il terzo comma dell'articolo 27 del decreto del
  Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, come
  sostituito dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
  153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e
  nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche l'indennità
  spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività
  lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello
  della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere
 
                              Pag. 10
 
  di continuità.  I versamenti contributivi relativi ai
  predetti emolumenti restano validi e conservano la loro
  efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in
  vigore della presente legge.
    4.  I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul
  lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di
  lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle
  disposizioni della presente legge, vengono ad essere compresi
  fra le persone soggette all'obbligo assicurativo sono risolti
  a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.
    5.  Le disposizioni della presente legge non si applicano
  alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica
  amministrazione, nonché, salvo quanto disposto dai precedenti
  commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi
  battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di
  volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati
  all'articolo 1, comma 2.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-423 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0423 TOTPAG=0010 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=008 PAGFIN=0010 RIGFIN=018 UPAG=SI PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=042300 00 FASCIDC=12DDL0423 SORTNAV=0042300 000 00000 ZZDDLC423 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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