| 1. Salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 3, all'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno
1994, in lire 45 miliardi per l'anno 1995 e in lire 60
miliardi annui a decorrere dall'anno 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 19941996, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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