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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5275
DDL0424-0002
Progetto di legge Camera n. 424 - testo presentato - (DDL12-424)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C424. TESTIPDL
...C424.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC424 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'esito del  referendum  del 18
  aprile 1993, soppressivo del Ministero del turismo e dello
  spettacolo, ha reso improcrastinabile l'intervento legislativo
  volto a dare adeguata soluzione alla complessa problematica
  dell'assetto istituzionale del settore turistico.
    Non può infatti sfuggire a nessuno come il vuoto di potere
  e di iniziativa dello Stato possa aggravare la situazione di
  crisi in cui versa questo importante comparto dell'economia
  nazionale.
    Una crisi di sviluppo che non si giustifica esclusivamente
  con i fenomeni di
  carattere recessivo che caratterizzano l'avvio di questi
  primi anni Novanta, se è vero, come è ormai universalmente
  noto, che l'andamento del turismo internazionale si mantiene
  ancora positivo, mentre il turismo nazionale continua a
  perdere quote di mercato.
    Il consuntivo della stagione 1992 conferma che il nostro
  Paese ha perso ulteriori posizioni in Europa e nel mondo.
    Questo dato mette in luce la situazione critica del
  settore, le sue esigenze di un nuovo sviluppo, i problemi
  occupazionali ed il nodo ormai maturo della qualità del
  prodotto turistico italiano.
 
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    In questa situazione lo Stato deve dotarsi di una
  strumentazione istituzionale e amministrativa all'altezza
  della sfida attuale che si gioca, appunto, sul terreno della
  qualità.
    L'attuale crisi è in primo luogo crisi dello Stato, delle
  infrastrutture di trasporto, dell'ambiente naturale e
  dell'ambiente urbano.
    Inefficienza ed inefficacia dell'intervento pubblico
  agiscono da moltiplicatori del disagio in un settore che
  richiede più di ogni altro una persistente azione di
  coordinamento delle politiche settoriali.
    Anche il sistema delle imprese turistiche soffre di questa
  mancata azione di governo.
    La sostanziale lentezza dei processi innovativi,
  particolarmente nell'ambito del settore ricettivo, e il
  permanere di una situazione di polverizzazione delle imprese
  in tutti i settori, sono chiari sintomi delle difficoltà di
  accesso ai processi innovativi da parte di soggetti che pure
  hanno determinato, nel passato, le fortune del turismo
  nazionale.  Questo settore può oggi contare, se opportunamente
  sostenuto, sulla presenza di giovani e vivaci forze
  imprenditoriali.
    Per tutte queste ragioni, mentre ci accingiamo a formulare
  una nuova proposta di riassetto istituzionale del turismo, è
  necessario avere ben presenti le peculiarità del settore,
  caratterizzato da una storia di debolezza e di precarietà
  nell'ambito della programmazione economica nazionale e delle
  politiche sociali.
    Uno dei limiti dell'attuale sistema istituzionale sta nel
  non avere provveduto a creare una sede istituzionale idonea a
  coordinare le politiche regionali e le amministrazioni
  centrali dello Stato; una sede capace di garantire la
  programmazione e di gestire il rapporto tra il settore del
  turismo e l'ambiente, i trasporti, i beni culturali e così
  via.  E per converso nell'avere scorporato le imprese
  turistiche dalle altre attività economiche, collocate presso
  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  e nell'averle collegate, inopportunamente, ai settori dello
  sport e dello spettacolo.
    E' bene sottolineare come lo scarso peso del settore sul
  piano istituzionale non trovi alcuna giustificazione se
  rapportato all'effettivo peso economico e sociale dello
  stesso.
    Basti ricordare alcuni dati sull'andamento economico del
  turismo nel 1992:
      100 mila miliardi di giro d'affari, pari all'8 per cento
  del prodotto interno lordo;
      26.447 miliardi di lire di introiti in valuta;
      61 milioni di arrivi e quasi 260 milioni di presenze
  nelle strutture ricettive;
      1 milione di addetti diretti e altrettanti indiretti;
      37.000 alberghi con 1.700.000 posti letto, 2.200 campeggi
  con 1.200.000 posti letto, 2.250.000 posti letto tra case
  iscritte al Rec e case non iscritte, 6.000 agenzie di viaggi,
  1 milione di pubblici esercizi.
    La sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 1993 ha
  avuto per oggetto "unicamente il mantenimento ovvero la
  soppressione dell'apparato burocratico e amministrativo che il
  legislatore ha discrezionalmente ritenuto di far assurgere al
  rango di Ministero, così limitandosi a dare attuazione alla
  riserva legislativa enunciata dall'articolo 95, terzo comma,
  della Costituzione".
    Il  referendum  soppressivo del Ministero del turismo e
  dello spettacolo ha dunque una immediata conseguenza: la
  soppressione dell'apparato burocratico e amministrativo che il
  legislatore a suo tempo ha ritenuto di configurare nel
  Ministero medesimo.
    Non vengono invece soppresse le funzioni esercitate dal
  Ministero del turismo e dello spettacolo ed anzi appare
  indispensabile cogliere l'occasione che ci viene offerta per
  ridefinire nel suo complesso il disegno istituzionale del
  turismo, già preso in considerazione con i decreti del
  Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994,
  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale   n. 75 del 31 marzo
  1994, che istituiscono presso la Presidenza del Consiglio il
  Dipartimento
 
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  del turismo e il Dipartimento dello spettacolo.
    E' infatti appena il caso di ricordare che il riassetto
  delle funzioni statuali in materia di turismo avrà conseguenze
  significative sull'insieme del settore sia sul piano
  dell'attività di carattere amministrativo sia su quello
  dell'attività sociale e imprenditoriale.
    Cogliere la presente occasione significa tra l'altro
  garantire una maggiore efficacia all'azione dello Stato
  italiano nelle sedi comunitarie ed internazionali, rafforzare
  il nostro sistema di imprese rispetto ai concorrenti
  internazionali, dare luogo a politiche sociali tendenti a una
  sempre maggiore tutela del diritto di ogni cittadino, di
  qualsiasi condizione, di fruire delle opportunità culturali,
  relazionali e di svago che sono il fondamento dell'attività
  turistica.
    In questo ambito va ricordata una problematica di
  particolare valore etico e sociale, la promozione del turismo
  dei disabili, che dovrà trovare un'adeguata collocazione nella
  riorganizzazione del settore.
    Il fine della presente proposta di legge è quello di dare
  maggiore forza e stabilità al settore intervenendo sui fattori
  di carattere istituzionale che ne hanno determinato
  l'esclusione dalle priorità di intervento dello Stato.
    Tuttavia il compito di ridisegnare nel suo complesso
  l'assetto istituzionale del turismo non può essere affidato
  esclusivamente alla presente proposta di legge.
    La stessa complessa problematica relativa al rapporto tra
  lo Stato e le regioni viene in questa sede soltanto in parte
  affrontata e potrà essere risolta mettendo mano, in tempi
  brevi, alla riforma della legge quadro per il turismo 17
  maggio 1983, n. 217.
    Le competenze in materia di turismo vengono ridisegnate:
  quelle relative al coordinamento delle amministrazioni
  centrali e periferiche dello Stato e alla programmazione
  intersettoriale dello sviluppo turistico sono attribuite alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le competenze
  relative alle imprese e alle professioni turistiche vengono
  assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
    In questo quadro sì è altresì ritenuto di mettere mano al
  riordino dell'Ente nazionale italiano per il turismo,
  assegnando al Presidente del Consiglio dei ministri il compito
  di definirne le linee entro novanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge.
    Non appaia eccessiva questa duplice collocazione presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Dipartimento
  del turismo, e presso il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, tramite l'istituzione di una
  Direzione del turismo: infatti se ci si limitasse alla
  esclusiva collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, verrebbe riproposta l'emarginazione delle imprese e
  delle attività turistiche dalla sede istituzionalmente
  preposta alla promozione delle politiche specifiche verso le
  imprese dei diversi settori produttivi.
    Viceversa l'esclusiva ricollocazione presso il Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato renderebbe
  impossibile quell'opera di coordinamento intersettoriale e di
  programmazione delle politiche economiche e sociali che
  soltanto la Presidenza del Consiglio dei ministri può
  autorevolmente predisporre, particolarmente in questa delicata
  fase di transizione verso una effettiva autonomia delle
  regioni e degli enti locali.
    Se è vero che in questa fase è necessario privilegiare la
  funzione di indirizzo e di coordinamento piuttosto che il
  rafforzamento dell'azione burocratica, è altrettanto vero che
  deve essere colta l'occasione, affinché le imprese turistiche
  possano finalmente usufruire di una struttura amministrativa a
  tale scopo specializzata, che la presente proposta di legge
  individua appunto nel Ministero dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato.
    L'esame dell'organizzazione turistica degli altri Paesi
  della Comunità europea conferma una generale predilezione per
  l'inserimento del comparto all'interno di Ministeri attinenti
  le attività produttive, variamente denominati ed organizzati,
  salvo i casi, come la Francia e la Germania, in cui permane il
  Ministero del turismo.
 
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    Sembra difficile che il Dipartimento del turismo presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri possa proporre
  interventi di carattere legislativo in materie che da sempre
  sono specifico campo di intervento del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato in quanto
  attinenti lo sviluppo delle imprese, i processi innovativi, e
  così via.
    Con questo non intendiamo in alcun modo recedere dal nostro
  obiettivo di fondo, che rimane quello di pervenire ad una
  riforma generale delle funzioni e della struttura del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  che dovrà a nostro avviso configurarsi come Ministero delle
  attività produttive.
    E d'altra parte questo problema non può essere risolto
  tramite il pur indispensabile rafforzamento delle competenze
  regionali, in quanto si verificherebbe una paradossale
  situazione, nella quale, a seconda della loro collocazione
  territoriale, le imprese turistiche italiane verrebbero
  regolate da normative differenti nell'ambito di materie che
  richiedono un forte grado di unitarietà dell'intervento
  pubblico.
    In una fase nella quale si fa sempre più urgente
  l'armonizzazione europea, il nostro Paese imboccherebbe la
  direzione opposta ovvero la disarticolazione dell'intervento
  pubblico verso le imprese turistiche.
    L'articolo 1 elenca le funzioni generali di competenza
  statale, provvede ad individuare gli ambiti di specifica
  rilevanza nazionale del comparto turistico che si ritiene
  debbano restare riservati alla funzione legislativa ed
  amministrativa statale e conferma le competenze delegate alle
  regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
  1977, n. 616.
    Con l'articolo 2 vengono confermate, ed in parte ampliate,
  le competenze attribuite al Dipartimento del turismo presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
    L'articolo 3 mette mano al riordino dell'Ente nazionale
  italiano per il turismo (ENIT) e individua nel
  commissariamento dell'Ente lo strumento più efficace a
  garantirne una corretta gestione nella fase di transizione
  che, come lo stesso articolo dispone, dovrà concludersi con
  una proposta di riordino che si inserisca in modo armonico nel
  nuovo assetto istituzionale del turismo.
    Con l'articolo 4 viene istituita una Direzione generale del
  turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
    L'articolo 5 elenca le funzioni esercitate dal Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel quadro
  dell'istituzione della predetta Direzione generale.
    L'articolo 6 assegna al Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato il compito di formulare al
  Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE) proposte di direttive concernenti l'attività economica
  in campo turistico.
    L'articolo 7 specifica i compiti attribuiti all'Ufficio I
  del Dipartimento del turismo, ai fini di realizzare le
  finalità di cui alla lettera  l)  del comma 2
  dell'articolo 2, in materia di diritto dei disabili ad
  usufruire dell'attività turistica.
    L'articolo 8 riguarda le funzioni attribuite al
  Dipartimento dello spettacolo istituito presso la Presidenza
  del Consiglio dei ministri.
 
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