| (Competenze dello Stato).
1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione,
ferme restando le competenze previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, spettano allo Stato le funzioni di
indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative nel
settore turistico nel caso in cui tali attività rispondano
alla esigenza di garantire l'unitarietà dell'intervento
pubblico.
2. In particolare sono di competenza dello Stato:
a) la programmazione nazionale di settore;
b) i rapporti con la Comunità europea, con gli
organismi sovranazionali e con gli altri Stati;
c) l'indirizzo ed il coordinamento delle politiche
regionali negli ambiti di intervento di interesse nazionale
che hanno influenza sul fenomeno turistico;
d) l'indirizzo ed il coordinamento delle
amministrazioni centrali nell'ambito delle politiche
intersettoriali che influiscono sullo sviluppo turistico;
e) il coordinamento degli istituti e degli enti
preposti alla raccolta dei dati e delle informazioni in campo
turistico;
f) la promozione ed il sostegno delle iniziative
delle imprese turistiche;
g) la promozione ed il sostegno delle iniziative
dei settori turistici aventi rilevanza sociale.
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