| (Competenze del Dipartimento del turismo).
1. Il Dipartimento del turismo istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1994, ha le competenze di cui al presente articolo.
2. Il Dipartimento provvede:
a) alla cura delle relazioni internazionali in
materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo
alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle
politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti
delle istituzioni comunitarie e delle sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee, fatte salve le competenze
del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
b) alle attività preparatorie, istruttorie e
propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle attività turistiche delle
regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine
dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico
nazionale e della promozione del turismo sociale;
c) alle attività preparatorie, istruttorie e
propositive per l'esercizio della potestà di indirizzo e
coordinamento relative alla disciplina delle imprese
turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive
di cui agli articoli 6 e 7 della stessa legge;
d) a studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di
dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici
computerizzati;
e) al controllo dell'ENIT, dell'ACI e del CAI:
f) all'esercizio delle competenze relative agli
interventi di cui al decreto-legge 4
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dicembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1988, n. 556, e successive modificazioni e
integrazioni;
g) all'esercizio delle competenze statali già
esercitate dal soppresso Ministero, per l'attuazione degli
interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n.65, e 21 marzo
1988, n.92, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) agli atti di indirizzo e coordinamento
concernenti l'attività di programmazione del settore in ambito
economico e sociale;
i) alle politiche di promozione dell'immagine
dell'Italia all'estero, di valorizzazione del prodotto
turistico nazionale ed al loro coordinamento;
l) alla promozione di politiche attive di sostegno
e di tutela del diritto dei cittadini ad usufruire
dell'attività turistica, particolarmente quando tale attività
risulti limitata da ostacoli di natura economica o sociale.
3. Il Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni
attribuite, utilizza, ove opportuno, le procedure di cui agli
articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed
all'articolo 27, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
promuove, ove previsto, accordi di programma con altre
amministrazioni e soggetti pubblici e privati.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e seguenti
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31
marzo 1994.
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