| (Riordino dell'Ente nazionale italiano
per il turismo).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale delle imprese turistiche e dei lavoratori
del settore, definisce con proprio decreto i compiti,
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l'ordinamento e l'organizzazione funzionale del nuovo
organismo che provvederà alla promozione del turismo nazionale
in Italia e all'estero, sulla base degli obiettivi fissati
dalle lettere a) ed i) del comma 2 dell'articolo
2.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, è nominato un commissario dell'Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT), con il compito di provvedere
alla gestione ordinaria dell'Ente, in attesa dell'emanazione
del decreto di cui al comma 1.
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