| (Disposizioni inerenti il trasporto aereo).
1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e
produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche
in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione
nell'ambito del mercato interno comunitario, sono
autorizzati:
a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza
dal 1^ gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri
sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di
navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n.
210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20
maggio 1993, n. 151;
b) per il biennio 1994-1995, un piano di
pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in
favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla
base dei seguenti criteri:
1) possono essere ammessi al beneficio del
pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese
del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità
contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene
erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed
assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del
requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti
la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del
sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento
anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle
imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano
già in possesso dei predetti requisiti ovvero che li
matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
2) le imprese, sulla base del programma biennale di
pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di
ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare
le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di
lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse
all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del
mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e
incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
anzianità.
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2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del
pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il
pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le
contribuzioni previste dal presente articolo, nonché
nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera
b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore
ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano
maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità
contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento
dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), è
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e
della navigazione e del tesoro.
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