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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


528
DDL0034-0014
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. (*) Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZDL ZZPR
         (Disposizioni inerenti il trasporto aereo).
      1.  Al fine di garantire il riassetto organizzativo e
  produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche
  in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione
  nell'ambito del mercato interno comunitario, sono
  autorizzati:
          a)  per la totalità dei dipendenti, con decorrenza
  dal 1^ gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri
  sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di
  navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n.
  210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal
  decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20
  maggio 1993, n. 151;
          b)  per il biennio 1994-1995, un piano di
  pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in
  favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla
  base dei seguenti criteri:
          1) possono essere ammessi al beneficio del
  pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese
  del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità
  contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene
  erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed
  assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del
  requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti
  la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
  caso non superiore al periodo compreso tra la data di
  risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del
  sessantesimo anno di età.  Le domande di pensionamento
  anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle
  imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano
  già in possesso dei predetti requisiti ovvero che li
  matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto;
          2) le imprese, sulla base del programma biennale di
  pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le
  organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di
  ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare
  le domande presentate trasmettendole all'INPS.  Il rapporto di
  lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse
  all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del
  mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
  Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e
  incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
  anzianità.
 
                              Pag. 40
 
      2.  Possono essere altresì ammessi al beneficio del
  pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il
  pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le
  contribuzioni previste dal presente articolo, nonché
  nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera
  b),  i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
  dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore
  ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano
  maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui
  all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  503.  Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità
  contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento
  dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.
      3.  Il piano di cui al comma 1, lettera  b),  è
  approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e
  della navigazione e del tesoro.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0045 TOTDOC=0019 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0039 RIGINIZ=006 PAGFIN=0040 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=12DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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