| (Programmazione delle attività turistiche).
1. Allo scopo di rendere permanente l'intervento dello
Stato nella materia del turismo nell'ambito della
programmazione economica nazionale, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il
Dipartimento del turismo di cui all'articolo 2, formula al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) proposte di direttive concernenti lo sviluppo
dell'attività economica in campo turistico.
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