| (Misure agevolative per i disabili).
1. In attuazione della lettera l) del comma 2
dell'articolo 2, il Dipartimento del turismo, attraverso
l'Ufficio I per l'indirizzo, il coordinamento e la
programmazione di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio 12 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994, ha il
compito di favorire le persone con ridotta capacità motoria o
sensoriale, quali anziani, cardiopatici, incidentati e
disabili, e di rimuovere ogni impedimento di carattere
culturale e materiale che limiti il diritto fondamentale di
ogni cittadino, di qualsiasi condizione, a fruire dei servizi
turistici, culturali e ambientali.
Pag. 10
2. L'ufficio di cui al comma 1 svolge in particolare i
seguenti compiti:
a) informa le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici e privati, le associazioni di categoria, nonché le
cooperative sociali e i loro consorzi, che hanno lo scopo di
svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, in merito a
tutte le regole e le attività attinenti l'accessibilità dei
luoghi turistici;
b) propone le innovazioni tecniche ed organizzative
connesse alla mobilità ed al turismo delle persone con ridotta
capacità motoria e sensoriale;
c) gestisce, in collaborazione con gli istituti e
gli enti nazionali a ciò preposti, un osservatorio sullo stato
di applicazione delle normative regionali, nazionali e
comunitarie sull'accessibilità dei luoghi aperti al pubblico e
dei sistemi di trasporto, se utilizzati a scopo turistico.
| |