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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5285
DDL0424-0012
Progetto di legge Camera n. 424 - testo presentato - (DDL12-424)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C424. TESTIPDL
...C424.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC424 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Competenze del Dipartimento
                      dello spettacolo).
      1.  Il Dipartimento dello spettacolo istituito con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo
  1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale   n. 75 del 31
  marzo 1994, ha le competenze di cui al presente articolo.
    2.  Il Dipartimento provvede:
        a)  alla cura delle relazioni internazionali in
  materia di spettacolo, fatte salve le competenze del Ministero
  degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo
  alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle
  politiche comunitarie del settore dello spettacolo e
  all'attuazione degli atti delle istituzioni
 
                              Pag. 11
 
  comunitarie e delle sentenze della Corte di giustizia delle
  Comunità europee, fatte salve le competenze del Ministro per
  il coordinamento delle politiche comunitarie.  Cura altresì la
  stipula degli accordi di cooproduzione cinematografica;
        b)  alle attività preparatorie, istruttorie e
  propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e
  coordinamento nei confronti delle attività delle regioni;
        c)  alla raccolta ed elaborazione di dati sullo
  spettacolo, anche attraverso sistemi informatici
  computerizzati;
        d)  all'accertamento e al controllo sui requisiti
  per fruire dei benefìci previsti dalle leggi di sostegno dello
  spettacolo nonché alla vigilanza sugli enti operanti nel
  settore;
        e)  all'esercizio delle funzioni di sostegno,
  promozione e vigilanza delle attività di spettacolo in Italia
  e all'estero ed alla gestione del Fondo unico dello
  spettacolo, salvo quanto previsto all'articolo 1, commi 3 e 5,
  del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219.
    3.  Il Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni
  attribuite, utilizza, ove opportuno, le procedure di cui agli
  articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed
  all'articolo 27, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
  promuove, ove previsto, accordi di programma con altre
  amministrazioni e soggetti pubblici e privati.
    4.  Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e seguenti
  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo
  1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 75 del 31
  marzo 1994.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-424 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0424 TOTPAG=0011 TOTDOC=0012 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=021 PAGFIN=0011 RIGFIN=030 UPAG=SI PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=042400 00 FASCIDC=12DDL0424 SORTNAV=0042400 000 00000 ZZDDLC424 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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