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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5287
DDL0425-0002
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL12-425)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge per la
  modifica della disciplina dell'ordine professionale dei medici
  chirurghi nasce dall'esigenza di una maggiore
  rappresentatività nelle attività e nella vita degli ordini,
  favorendo anche una diversa e più incisiva presenza
  dell'ordine professionale.  Tale esigenza è sempre più
  avvertita in una società, quale la nostra, di fronte alla
  quale si apre uno scenario in cui l'evoluzione tecnologica e
  scientifica dà origine a problematiche sulla vita complesse ed
  a volte inquietanti.
    La presente proposta di legge, ispirata dunque al principio
  di una reale partecipazione alle attività ordinistiche, parte
  da una precisa definizione della composizione e dalla puntuale
  attribuzione di compiti
  per ciascuno degli organi costituenti gli ordini provinciali,
  le federazioni regionali e la Federazione nazionale.
    Gli ordini provinciali saranno costituiti dal consiglio
  generale, dal consiglio direttivo, dal collegio dei revisori
  dei conti e dal presidente.  Le federazioni regionali saranno
  costituite dal consiglio, dalla giunta e dal presidente.  La
  Federazione nazionale, a sua volta, sarà costituita dal
  consiglio nazionale, dal comitato centrale, dal collegio dei
  revisori e dal presidente.
    Viene così concretizzata la struttura delle federazioni
  regionali che potranno finalmente essere attivate per
  realizzare i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
  vigenti.
 
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    Uno degli aspetti di maggiore rilievo della proposta di
  legge è costituito dalla modificazione del meccanismo
  elettorale per la elezione dei rappresentanti negli organismi
  ordinistici.  Grande attenzione è stata posta, infatti, nel
  definire meccanismi e procedure al fine di consentire una
  maggiore democrazia ed una maggiore partecipazione dei medici
  tutti alla vita ordinistica.
    Già in fase di definizione della strutturazione degli
  organi degli ordini provinciali, in particolare del consiglio
  generale e del consiglio direttivo, si è tenuto conto della
  necessità di una composizione degli stessi proporzionale al
  numero degli iscritti e, quindi, più rappresentativa.
    Per quanto concerne, invece, le federazioni regionali è
  prevista una composizione che consenta anche agli ordini di
  province con un ridotto numero di iscritti di avere una
  adeguata rappresentatività.
    Per quanto riguarda più direttamente le procedure
  elettorali, occorre evidenziare l'introduzione di sezioni
  elettorali decentrate sul territorio in misura proporzionale
  al numero degli iscritti, al fine di favorire una
  partecipazione al voto più agevole e più ampia possibile,
  partecipazione che nel tempo è diventata sempre meno sentita e
  vissuta.
    Nel nuovo ordinamento elettorale è stata tenuta in debito
  conto l'opportunità di garantire una stabilità nella
  composizione degli organismi dell'ordine, che consenta la
  migliore gestione delle attività di governo e di adempimento
  alle funzioni proprie dell'istituzione.  Sono stati, infatti,
  previsti sia il premio di maggioranza, nella misura del 20 per
  cento, per la lista che riporti la maggioranza relativa dei
  voti espressi, sia una soglia di sbarramento, per effetto
  della quale le liste che riportano meno del 10 per cento dei
  voti espressi non conseguendo seggi.
    I consigli direttivi degli ordini provinciali ed i consigli
  delle federazioni regionali possono essere riuniti anche
  indipendentemente dalla convocazione del presidente, quando
  almeno un terzo dei componenti lo richieda, e possono, in tali
  sedi,
  essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del
  presidente.  Tale previsione consente, dunque, organismi più
  dinamici, sottoposti all'attenzione ed alla verifica dei
  membri componenti anche della minoranza.
    Per quanto concerne la Federazione nazionale, un aspetto
  rilevanete è dato dalla modificazione dell'elezione del
  comitato centrale, i cui componenti vengono eletti dai
  consigli generali provinciali fra i propri membri inseriti in
  liste controfirmate da almeno sessanta membri dei consigli
  generali.
    Anche il comitato centrale può essere riunito
  indipendentemente dalla convocazione del presidente, quando
  almeno un terzo dei componenti lo richieda, con la possibilità
  di presentare, in tale sede, una mozione di sfiducia nei
  confronti del presidente.  Qualora la mozione sia approvata a
  maggioranza il presidente è dichiarato decaduto dalla
  carica.
    Da ultimo, in un momento in cui è sempre più sentita
  l'esigenza di azioni amministrative chiare e trasparenti, si
  desidera evidenziare che con la presente proposta di legge
  vengono abolite le indennità e le remunerazioni per tutti i
  soggetti eletti componenti degli organismi degli ordini.
  Viene, infatti, previsto solo il rimborso delle spese di
  missione per le attività strettamente connesse all'esercizio
  delle funzioni istituzionali.
    Nella logica di un completo spirito di servizio e
  disponibilità all'espletamento del mandato ordinistico è
  stata, inoltre, prevista l'incompatibilità fra le cariche
  ordinistiche e qualunque altra carica politica, amministrativa
  e sindacale.
    Con gli articoli 1 e 2 si sancisce l'obbligatorietà della
  iscrizione agli albi professionali per l'esercizio della
  professione di medico-chirurgo e di odontoiatra, nonché
  l'istituzione degli ordini provinciali, di quelli regionali e
  della Federazione nazionale con sede in Roma.
    L'articolo 3 definisce gli organi dell'ordine provinciale,
  rappresentati dal consiglio generale, dal consiglio direttivo,
  dal collegio dei revisori dei conti e dal presidente.  Sono
  quindi stabiliti i criteri per la composizione numerica di
  tali organi in relazione al numero degli iscritti.
 
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    Con l'articolo 4 vengono definite le attribuzioni degli
  organi sopraddetti, prevedendo le modalità per le elezioni
  degli stessi.  In particolare, al consiglio generale è affidato
  il compito di eleggere il consiglio direttivo, il collegio dei
  revisori dei conti, i rappresentanti nella federazione
  regionale, nonché, in concorso con gli altri consigli
  provinciali, i membri del comitato centrale, organo della
  Federazione nazionale.
    Al consiglio direttivo compete l'elezione del presidente,
  del vice presidente, del segretario, del tesoriere e numerose
  incombenze attinenti l'esercizio professionale del medico.
    Con gli articoli 5 e 6 vengono definite le attribuzioni del
  presidente, del vice presidente, del segretario e del
  tesoriere.
    Al presidente, in aggiunta ai compiti di rappresentanza
  nelle sedi istituzionali, compete la presidenza durante lo
  svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio
  professionale.
    E' di particolare interesse evidenziare che il consiglio
  può essere convocato, oltre che dal presidente, anche su
  richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, i quali possono
  presentare mozioni di sfiducia nei confronti del
  presidente.
    Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, definiscono le modalità per
  le elezioni da parte degli iscritti degli organi dell'ordine
  provinciale.
    Occorre evidenziare che le elezioni vengono indette ogni
  quattro anni ed i candidati sono raggruppati in liste
  presentate da un numero di iscritti che non siano comunque
  candidati, almeno doppio del numero dei consiglieri da
  eleggere.  Ciascuna lista non può comprendere un numero di
  candidati superiore a quello degli eleggibili, né un numero
  inferiore ad un terzo.
    Sono introdotti, al fine di favorire il più possibile la
  partecipazione al voto, dei seggi decentrati che vengono
  individuati sul territorio dal consiglio direttivo in numero
  proporzionale agli iscritti all'ordine provinciale.
    I candidati non possono far parte delle sezioni
  elettorali.
    Per le elezioni viene introdotta una soglia di sbarramento;
  non vengono, infatti, attribuiti seggi alle liste che
  ottengano meno del 10 per cento dei voti espressi.  D'altra
  parte, viene introdotto il premio di maggioranza, attribuendo
  il 20 per cento dei seggi alla lista che consegua la
  maggioranza relativa dei voti.
    Gli articoli 12 e 13 definiscono le modalità per
  l'elezione, da parte dei membri del consiglio generale, del
  consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, e
  dei rappresentanti nella federazione regionale.
    Il consiglio direttivo elegge il presidente, il vice
  presidente, il segretario ed il tesoriere.
    Gli articoli 14 e 15 precisano la composizione della
  federazione regionale degli ordini dei medici, definendo le
  attribuzioni degli organi che la compongono le modalità per
  l'elezione degli stessi.
    Sono organi della federazione regionale: il consiglio, la
  giunta e il presidente.
    Il consiglio, costituito dai presidenti degli ordini
  provinciali e da due rappresentanti per ogni ordine (eletti
  dai consigli generali provinciali) elegge il presidente, il
  vice presidente, il segretario e il tesoriere, che
  costituiscono la giunta.
    Al consiglio spetta, fra l'altro, la gestione, insieme alle
  altre figure istituzionali previste dalle relative leggi,
  della formazione in medicina generale e delle commissioni di
  verifica (VRQ).
    Anche per quanto concerne il consiglio della federazione
  regionale è prevista la possibilità di convocazione da parte
  di almeno un terzo dei componenti il consiglio, i quali
  possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del
  presidente.
    Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 definiscono la struttura
  degli organi della Federazione nazionale che sono
  rappresentati dal consiglio nazionale, dal comitato centrale,
  dal collegio dei revisori dei conti e dal presidente.
 
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    Il consiglio nazionale è costituito dai presidenti degli
  ordini provinciali, si riunisce almeno due volte l'anno per
  l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
  nonché per l'assolvimento delle altre funzioni, rappresentate,
  fra l'altro, dall'approvazione del codice di deontologia e dal
  tariffario minimo e massimo degli onorari dei
  medici-chirurghi.
    Il comitato centrale, composto da quindici membri, ed il
  collegio dei revisori dei conti sono eletti, ogni quattro
  anni, dai componenti i consigli generali provinciali con il
  metodo proporzionale e sulla base di liste concorrenti.  Anche
  in questo caso sono previsti la soglia di sbarramento ed il
  premio di maggioranza.
    Anche per quanto concerne il comitato centrale è prevista
  la possibilità di convocazione da parte di almeno un terzo dei
  componenti del consiglio, che possono presentare una mozione
  di sfiducia nei confronti del presidente.
    Gli articoli 21, 22, 23 e 24 definiscono le modalità
  relative ai provvedimenti concernenti le attività più
  propriamente amministrative della vita ordinistica, quali le
  sostituzioni dei componenti degli organi
  degli ordini provinciali, i provvedimenti disciplinari ed i
  rapporti con l'autorità giudiziaria.
    L'articolo 25 definisce le nuove modalità dell'esame di
  abilitazione alla professione, prevedendo, in particolare, la
  modifica della commissione esaminatrice, che risulta composta
  dal presidente dell'ordine dei medici competente per
  territorio, da due membri designati dai Ministri della sanità
  e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
  da sei membri designati dall'ordine provinciale.  E' previsto
  che gli esami si possano svolgere anche presso le idonee
  strutture del Servizio sanitario nazionale.
    Gli articoli 26 e 27 definiscono le modalità relative alla
  fruizione di permessi ed aspettative per i medici dipendenti,
  sia pubblici sia privati, che risultino eletti alle cariche
  ordinistiche, e per i quali è prevista la sola concessione del
  rimborso delle spese sostenute in relazione alle attività
  inerenti il loro mandato.
    L'articolo 28 sancisce l'incompatibilità tra le cariche
  ordinistiche e qualunque altra carica politica, amministrativa
  e sindacale.
 
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