| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge per la
modifica della disciplina dell'ordine professionale dei medici
chirurghi nasce dall'esigenza di una maggiore
rappresentatività nelle attività e nella vita degli ordini,
favorendo anche una diversa e più incisiva presenza
dell'ordine professionale. Tale esigenza è sempre più
avvertita in una società, quale la nostra, di fronte alla
quale si apre uno scenario in cui l'evoluzione tecnologica e
scientifica dà origine a problematiche sulla vita complesse ed
a volte inquietanti.
La presente proposta di legge, ispirata dunque al principio
di una reale partecipazione alle attività ordinistiche, parte
da una precisa definizione della composizione e dalla puntuale
attribuzione di compiti
per ciascuno degli organi costituenti gli ordini provinciali,
le federazioni regionali e la Federazione nazionale.
Gli ordini provinciali saranno costituiti dal consiglio
generale, dal consiglio direttivo, dal collegio dei revisori
dei conti e dal presidente. Le federazioni regionali saranno
costituite dal consiglio, dalla giunta e dal presidente. La
Federazione nazionale, a sua volta, sarà costituita dal
consiglio nazionale, dal comitato centrale, dal collegio dei
revisori e dal presidente.
Viene così concretizzata la struttura delle federazioni
regionali che potranno finalmente essere attivate per
realizzare i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
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Uno degli aspetti di maggiore rilievo della proposta di
legge è costituito dalla modificazione del meccanismo
elettorale per la elezione dei rappresentanti negli organismi
ordinistici. Grande attenzione è stata posta, infatti, nel
definire meccanismi e procedure al fine di consentire una
maggiore democrazia ed una maggiore partecipazione dei medici
tutti alla vita ordinistica.
Già in fase di definizione della strutturazione degli
organi degli ordini provinciali, in particolare del consiglio
generale e del consiglio direttivo, si è tenuto conto della
necessità di una composizione degli stessi proporzionale al
numero degli iscritti e, quindi, più rappresentativa.
Per quanto concerne, invece, le federazioni regionali è
prevista una composizione che consenta anche agli ordini di
province con un ridotto numero di iscritti di avere una
adeguata rappresentatività.
Per quanto riguarda più direttamente le procedure
elettorali, occorre evidenziare l'introduzione di sezioni
elettorali decentrate sul territorio in misura proporzionale
al numero degli iscritti, al fine di favorire una
partecipazione al voto più agevole e più ampia possibile,
partecipazione che nel tempo è diventata sempre meno sentita e
vissuta.
Nel nuovo ordinamento elettorale è stata tenuta in debito
conto l'opportunità di garantire una stabilità nella
composizione degli organismi dell'ordine, che consenta la
migliore gestione delle attività di governo e di adempimento
alle funzioni proprie dell'istituzione. Sono stati, infatti,
previsti sia il premio di maggioranza, nella misura del 20 per
cento, per la lista che riporti la maggioranza relativa dei
voti espressi, sia una soglia di sbarramento, per effetto
della quale le liste che riportano meno del 10 per cento dei
voti espressi non conseguendo seggi.
I consigli direttivi degli ordini provinciali ed i consigli
delle federazioni regionali possono essere riuniti anche
indipendentemente dalla convocazione del presidente, quando
almeno un terzo dei componenti lo richieda, e possono, in tali
sedi,
essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del
presidente. Tale previsione consente, dunque, organismi più
dinamici, sottoposti all'attenzione ed alla verifica dei
membri componenti anche della minoranza.
Per quanto concerne la Federazione nazionale, un aspetto
rilevanete è dato dalla modificazione dell'elezione del
comitato centrale, i cui componenti vengono eletti dai
consigli generali provinciali fra i propri membri inseriti in
liste controfirmate da almeno sessanta membri dei consigli
generali.
Anche il comitato centrale può essere riunito
indipendentemente dalla convocazione del presidente, quando
almeno un terzo dei componenti lo richieda, con la possibilità
di presentare, in tale sede, una mozione di sfiducia nei
confronti del presidente. Qualora la mozione sia approvata a
maggioranza il presidente è dichiarato decaduto dalla
carica.
Da ultimo, in un momento in cui è sempre più sentita
l'esigenza di azioni amministrative chiare e trasparenti, si
desidera evidenziare che con la presente proposta di legge
vengono abolite le indennità e le remunerazioni per tutti i
soggetti eletti componenti degli organismi degli ordini.
Viene, infatti, previsto solo il rimborso delle spese di
missione per le attività strettamente connesse all'esercizio
delle funzioni istituzionali.
Nella logica di un completo spirito di servizio e
disponibilità all'espletamento del mandato ordinistico è
stata, inoltre, prevista l'incompatibilità fra le cariche
ordinistiche e qualunque altra carica politica, amministrativa
e sindacale.
Con gli articoli 1 e 2 si sancisce l'obbligatorietà della
iscrizione agli albi professionali per l'esercizio della
professione di medico-chirurgo e di odontoiatra, nonché
l'istituzione degli ordini provinciali, di quelli regionali e
della Federazione nazionale con sede in Roma.
L'articolo 3 definisce gli organi dell'ordine provinciale,
rappresentati dal consiglio generale, dal consiglio direttivo,
dal collegio dei revisori dei conti e dal presidente. Sono
quindi stabiliti i criteri per la composizione numerica di
tali organi in relazione al numero degli iscritti.
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Con l'articolo 4 vengono definite le attribuzioni degli
organi sopraddetti, prevedendo le modalità per le elezioni
degli stessi. In particolare, al consiglio generale è affidato
il compito di eleggere il consiglio direttivo, il collegio dei
revisori dei conti, i rappresentanti nella federazione
regionale, nonché, in concorso con gli altri consigli
provinciali, i membri del comitato centrale, organo della
Federazione nazionale.
Al consiglio direttivo compete l'elezione del presidente,
del vice presidente, del segretario, del tesoriere e numerose
incombenze attinenti l'esercizio professionale del medico.
Con gli articoli 5 e 6 vengono definite le attribuzioni del
presidente, del vice presidente, del segretario e del
tesoriere.
Al presidente, in aggiunta ai compiti di rappresentanza
nelle sedi istituzionali, compete la presidenza durante lo
svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio
professionale.
E' di particolare interesse evidenziare che il consiglio
può essere convocato, oltre che dal presidente, anche su
richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, i quali possono
presentare mozioni di sfiducia nei confronti del
presidente.
Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, definiscono le modalità per
le elezioni da parte degli iscritti degli organi dell'ordine
provinciale.
Occorre evidenziare che le elezioni vengono indette ogni
quattro anni ed i candidati sono raggruppati in liste
presentate da un numero di iscritti che non siano comunque
candidati, almeno doppio del numero dei consiglieri da
eleggere. Ciascuna lista non può comprendere un numero di
candidati superiore a quello degli eleggibili, né un numero
inferiore ad un terzo.
Sono introdotti, al fine di favorire il più possibile la
partecipazione al voto, dei seggi decentrati che vengono
individuati sul territorio dal consiglio direttivo in numero
proporzionale agli iscritti all'ordine provinciale.
I candidati non possono far parte delle sezioni
elettorali.
Per le elezioni viene introdotta una soglia di sbarramento;
non vengono, infatti, attribuiti seggi alle liste che
ottengano meno del 10 per cento dei voti espressi. D'altra
parte, viene introdotto il premio di maggioranza, attribuendo
il 20 per cento dei seggi alla lista che consegua la
maggioranza relativa dei voti.
Gli articoli 12 e 13 definiscono le modalità per
l'elezione, da parte dei membri del consiglio generale, del
consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, e
dei rappresentanti nella federazione regionale.
Il consiglio direttivo elegge il presidente, il vice
presidente, il segretario ed il tesoriere.
Gli articoli 14 e 15 precisano la composizione della
federazione regionale degli ordini dei medici, definendo le
attribuzioni degli organi che la compongono le modalità per
l'elezione degli stessi.
Sono organi della federazione regionale: il consiglio, la
giunta e il presidente.
Il consiglio, costituito dai presidenti degli ordini
provinciali e da due rappresentanti per ogni ordine (eletti
dai consigli generali provinciali) elegge il presidente, il
vice presidente, il segretario e il tesoriere, che
costituiscono la giunta.
Al consiglio spetta, fra l'altro, la gestione, insieme alle
altre figure istituzionali previste dalle relative leggi,
della formazione in medicina generale e delle commissioni di
verifica (VRQ).
Anche per quanto concerne il consiglio della federazione
regionale è prevista la possibilità di convocazione da parte
di almeno un terzo dei componenti il consiglio, i quali
possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del
presidente.
Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 definiscono la struttura
degli organi della Federazione nazionale che sono
rappresentati dal consiglio nazionale, dal comitato centrale,
dal collegio dei revisori dei conti e dal presidente.
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Il consiglio nazionale è costituito dai presidenti degli
ordini provinciali, si riunisce almeno due volte l'anno per
l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
nonché per l'assolvimento delle altre funzioni, rappresentate,
fra l'altro, dall'approvazione del codice di deontologia e dal
tariffario minimo e massimo degli onorari dei
medici-chirurghi.
Il comitato centrale, composto da quindici membri, ed il
collegio dei revisori dei conti sono eletti, ogni quattro
anni, dai componenti i consigli generali provinciali con il
metodo proporzionale e sulla base di liste concorrenti. Anche
in questo caso sono previsti la soglia di sbarramento ed il
premio di maggioranza.
Anche per quanto concerne il comitato centrale è prevista
la possibilità di convocazione da parte di almeno un terzo dei
componenti del consiglio, che possono presentare una mozione
di sfiducia nei confronti del presidente.
Gli articoli 21, 22, 23 e 24 definiscono le modalità
relative ai provvedimenti concernenti le attività più
propriamente amministrative della vita ordinistica, quali le
sostituzioni dei componenti degli organi
degli ordini provinciali, i provvedimenti disciplinari ed i
rapporti con l'autorità giudiziaria.
L'articolo 25 definisce le nuove modalità dell'esame di
abilitazione alla professione, prevedendo, in particolare, la
modifica della commissione esaminatrice, che risulta composta
dal presidente dell'ordine dei medici competente per
territorio, da due membri designati dai Ministri della sanità
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
da sei membri designati dall'ordine provinciale. E' previsto
che gli esami si possano svolgere anche presso le idonee
strutture del Servizio sanitario nazionale.
Gli articoli 26 e 27 definiscono le modalità relative alla
fruizione di permessi ed aspettative per i medici dipendenti,
sia pubblici sia privati, che risultino eletti alle cariche
ordinistiche, e per i quali è prevista la sola concessione del
rimborso delle spese sostenute in relazione alle attività
inerenti il loro mandato.
L'articolo 28 sancisce l'incompatibilità tra le cariche
ordinistiche e qualunque altra carica politica, amministrativa
e sindacale.
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