| (Articolazione territoriale).
1. In ogni provincia è costituito l'ordine professionale
dei medici chirurghi, di seguito denominato "ordine
provinciale". In ogni regione, ad eccezione della Valle
d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, è costituita la federazione
regionale degli ordini professionali dei medici chirurghi, di
seguito denominata "federazione regionale". Gli ordini
professionali di Aosta, di Trento e di Bolzano svolgono le
funzioni attribuite alle federazioni regionali ai sensi
dell'articolo 14.
2. E' costituita la Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi con sede in Roma, di seguito denominata
"Federazione nazionale".
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