| (Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione
riorganizzazione o conversione aziendale).
1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano
rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo
alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul
territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità,
un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei
lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati
da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione
dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso
dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del
trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) rientrare in categorie di difficile
ricollocamento individuate, anche con riferimento alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti
collettivi di gestione delle eccedenze;
b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto
50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, un'anzianità contributiva di almeno
25 anni;
c) alla medesima data di cui alla lettera b)
aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità
contributiva di almeno 30 anni.
2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento
anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva
pari, nel caso di cui al comma 1, lettera b), al periodo
intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di
lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo
anno di età, se donne o del sessantesimo anno
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di età se uomini, ovvero del periodo necessario al
conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva
e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al periodo
intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la
data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità
contributiva.
3. Le imprese che intendono partecipare al piano di
pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare
domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente
riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal
programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione
occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale,
purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa
collegata di maggiore dimensione.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle
comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve
indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il
pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al
comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto
della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili
e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai
lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del
piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1.
Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di
ristrutturazione, riorganizzazione, provvedono entro i trenta
giorni successivi a selezionare le domande presentate
trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la
data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque
coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il
trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese
successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione,
una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore
interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilità.
7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da
parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della
gestione di cui al comma 5, per ciascun dipendente che abbia
usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al
cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6,
diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione
dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri
figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori
quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. L'impresa ha facoltà di optare
per il pagamento
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del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura
del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari
importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione
della pensione.
8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il
contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente
articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al
comma 1, lettera c), si applica nel limite di ottocento
unità e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti
nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese
appartenenti al settore dell'industria della difesa, che
attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il
requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera
c), entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età
previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, entro il 31 dicembre 1996.
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