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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


529
DDL0034-0015
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. (*) Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione
          riorganizzazione o conversione aziendale).
      1.  Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
  ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
  concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano
  rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo
  alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul
  territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità,
  un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei
  lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati
  da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione
  dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso
  dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del
  trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
  luglio 1991, n. 223.  I predetti lavoratori devono essere in
  possesso dei seguenti requisiti:
          a)  rientrare in categorie di difficile
  ricollocamento individuate, anche con riferimento alle
  caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti
  collettivi di gestione delle eccedenze;
          b)  alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto
  50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato
  nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
  vecchiaia ed i superstiti, un'anzianità contributiva di almeno
  25 anni;
          c)  alla medesima data di cui alla lettera  b)
  aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per
  l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità
  contributiva di almeno 30 anni.
      2.  Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento
  anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva
  pari, nel caso di cui al comma 1, lettera  b),  al periodo
  intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di
  lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo
  anno di età, se donne o del sessantesimo anno
 
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  di età se uomini, ovvero del periodo necessario al
  conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva
  e, nel caso di cui al comma 1, lettera  c),  al periodo
  intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la
  data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità
  contributiva.
      3.  Le imprese che intendono partecipare al piano di
  pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare
  domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto.  La domanda può congiuntamente
  riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal
  programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione
  occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale,
  purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di
  ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa
  collegata di maggiore dimensione.
      4.  La domanda di cui al comma 3, corredata dalle
  comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve
  indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il
  pensionamento anticipato.  Entro trenta giorni dalla data di
  scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al
  comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto
  della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
    5.  Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili
  e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai
  lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al
  comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del
  piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1.
  Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di
  ristrutturazione, riorganizzazione, provvedono entro i trenta
  giorni successivi a selezionare le domande presentate
  trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la
  data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque
  coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese.  Il
  trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese
  successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
      6.  La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
  1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori
  dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione,
  una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
  dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
  sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore
  interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari
  all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
  tredicesima mensilità.
      7.  L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da
  parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della
  gestione di cui al comma 5, per ciascun dipendente che abbia
  usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al
  cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6,
  diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione
  dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri
  figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori
  quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della
  legge 23 luglio 1991, n. 223.  L'impresa ha facoltà di optare
  per il pagamento
 
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  del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura
  del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari
  importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione
  della pensione.
      8.  Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il
  contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente
  articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al
  comma 1, lettera  c),  si applica nel limite di ottocento
  unità e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti
  nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese
  appartenenti al settore dell'industria della difesa, che
  attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il
  requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera
  c),  entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età
  previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, entro il 31 dicembre 1996.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0045 TOTDOC=0019 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0040 RIGINIZ=020 PAGFIN=0042 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=42 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=12DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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