| (Organi dell'ordine provinciale).
1. Sono organi dell'ordine provinciale: il consiglio
generale, il consiglio direttivo,
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il collegio dei revisori dei conti ed il presidente.
2. Il consiglio generale, eletto con le modalità di cui
all'articolo 7 dagli iscritti all'albo di cui all'articolo 1,
è composto da quaranta membri fino a 3.000 iscritti, da
sessanta membri da 3.001 a 6.000 iscritti, da ottanta membri
da 6.001 a 12.000 iscritti, da cento membri sopra i 12.000
iscritti.
3. Il consiglio direttivo, eletto dal consiglio generale
fra i suoi componenti con le modalità di cui all'articolo 12,
è composto da sette membri fino a 3.000 iscritti, da nove
membri da 3.001 a 6.000 iscritti, da undici membri da 6.001 a
12.000 iscritti e da quindici membri sopra i 12.000
iscritti.
4. Il collegio dei revisori dei conti, eletto dal consiglio
generale fra i suoi componenti con le modalità di cui
all'articolo 12, è composto da tre membri non facenti parte
del consiglio direttivo.
5. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo fra i
suoi membri.
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