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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5291
DDL0425-0006
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL12-425)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Competenze del consiglio generale, del consiglio
  direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine
                        provinciale).
    1.  Il consiglio generale di cui all'articolo 3:
      a)  elegge il consiglio direttivo, il collegio di
  revisori dei conti e i rappresentanti nella federazione
  regionale.  Elegge, in concorso con tutti i consigli generali
  degli ordini provinciali, il comitato centrale della
  federazione nazionale;
      b)  approva il bilancio preventivo ed il conto
  consuntivo proposti dal consiglio direttivo ai sensi del comma
  3, lettera  o);
      c)  decide sui ricorsi contro la tassa annuale e le
  altre tasse stabilite dal consiglio
 
                               Pag. 7
 
  direttivo ai sensi del comma 3, lettera  p),  che
  possono essere proposti da almeno il 10 per cento degli
  iscritti;
        d)  adotta i regolamenti proposti dal consiglio
  direttivo ai sensi del comma 3, lettera  z),  del presente
  articolo, che sono soggetti all'approvazione della Federazione
  nazionale e sono comunicati al Ministero della sanità ai sensi
  dell'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del decreto
  legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.  I
  regolamenti relativi al personale dipendente dell'ordine
  provinciale sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
    2.  Il consiglio generale si riunisce, su convocazione del
  presidente, almeno due volte l'anno per l'approvazione del
  bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per
  l'assolvimento delle altre attribuzioni di cui al comma 1.
      3.  Il consiglio direttivo di cui all'articolo 3:
        a)  elegge fra i suoi componenti il presidente, il
  vice presidente, il segretario e il tesoriere;
        b)  provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni
  dall'albo;
        c)  provvede alla tenuta dell'albo di cui
  all'articolo 1 ed alla sua pubblicazione annuale;
        d)  vigila sulla conservazione del decoro e
  dell'indipendenza della professione;
        e)  designa i rappresentanti dell'ordine provinciale
  presso le commissioni, gli enti e gli organismi di cui alla
  presente legge;
        f)  promuove le necessarie iniziative finalizzate
  all'aggiornamento professionale e al progresso culturale degli
  iscritti;
        g)  concorre con le autorità locali per la
  predisposizione e l'attuazione di provvedimenti che risultino
  di interesse per l'esercizio della professione;
        h)  esercita il potere disciplinare nei confronti di
  tutti gli iscritti;
 
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        i)  interviene, ove richiesto, nelle controversie
  insorte fra medici o fra medico e persone fisiche o giuridiche
  in relazione all'attività professionale per ragioni di spese,
  di onorari o per altre questioni inerenti l'esercizio
  professionale, procurando la conciliazione della vertenza e,
  in caso di mancato accordo, dando il suo parere sulle
  controversie stesse;
        l)  valuta, a richiesta dell'iscritto, la congruità
  degli onorari riscossi per l'opera professionale prestata;
        m)  assume iniziative dirette alla repressione
  dell'esercizio abusivo della professione medica ed alla difesa
  delle competenze professionali;
        n)  provvede all'amministrazione dei beni
  dell'ordine provinciale;
        o)  propone all'approvazione del consiglio generale
  il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
        p)  stabilisce, entro i limiti necessari per il
  funzionamento dell'ordine provinciale e per lo svolgimento dei
  relativi compiti istituzionali, una tassa annuale.  Stabilisce,
  inoltre, le tasse per l'iscrizione all'ordine, per il
  trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il
  rilascio dei pareri, per la liquidazione degli onorari
  proporzionalmente alla relativa entità, per la pubblicità in
  materia sanitaria, nonché le tasse per ogni ulteriore
  attribuzione istituzionale demandata all'ordine
  provinciale;
        q)  richiede al presidente la convocazione
  dell'assemblea degli iscritti, qualora lo ritenga opportuno in
  relazione a temi di particolare interesse;
        r)  apporta alle tariffe minime e massime degli
  onorari delle prestazioni medico-chirurgiche aumenti o
  diminuzioni non superiori al 30 per cento in relazione ad
  esigenze di carattere locale;
        s)  promuove periodiche verifiche della specifica
  professione nei confronti degli iscritti ed effettua, se di
  competenza territoriale, l'esame di abilitazione ai sensi
  dell'articolo 25;
 
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        t)  designa un proprio rappresentante nelle
  commissioni di esame di specializzazione scelto tra gli
  specialisti della materia non in servizio presso
  l'università;
        u)  designa i componenti delle commissioni di esame
  per l'abilitazione all'esercizio professionale;
        v)  provvede alla sospensione cautelare
  dall'esercizio professionale degli iscritti per i quali
  risulti, a seguito di apposito parere espresso da una
  commissione composta da tre esperti, la mancanza
  dell'attitudine psico-fisica all'esercizio professionale.  I
  tre esperti sono designati, uno dal presidente del tribunale
  competente per territorio, uno dal consiglio direttivo, uno
  dall'interessato o dal coniuge o dai parenti fino al quarto
  grado.  Nel caso di omissione da parte dell'interessato o dei
  familiari il presidente del tribunale provvede alla
  designazione anche del terzo esperto.  La sospensione può
  essere comminata al massimo per un anno ed è rinnovabile
  annualmente per ulteriori due anni, previo parere ulteriore
  della commissione di esperti, fino alla cancellazione
  definitiva;
        z)  propone all'approvazione del consiglio generale
  i regolamenti relativi al personale.
      4.  Il collegio dei revisori dei conti dell'ordine
  provinciale di cui all'articolo 3:
        a)  esamina il bilancio di previsione ed il conto
  consuntivo predisposti dal tesoriere ai sensi dell'articolo 5,
  comma 5;
        b)  esamina i documenti amministrativi e
  contabili.
 
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