| (Competenze del consiglio generale, del consiglio
direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine
provinciale).
1. Il consiglio generale di cui all'articolo 3:
a) elegge il consiglio direttivo, il collegio di
revisori dei conti e i rappresentanti nella federazione
regionale. Elegge, in concorso con tutti i consigli generali
degli ordini provinciali, il comitato centrale della
federazione nazionale;
b) approva il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo proposti dal consiglio direttivo ai sensi del comma
3, lettera o);
c) decide sui ricorsi contro la tassa annuale e le
altre tasse stabilite dal consiglio
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direttivo ai sensi del comma 3, lettera p), che
possono essere proposti da almeno il 10 per cento degli
iscritti;
d) adotta i regolamenti proposti dal consiglio
direttivo ai sensi del comma 3, lettera z), del presente
articolo, che sono soggetti all'approvazione della Federazione
nazionale e sono comunicati al Ministero della sanità ai sensi
dell'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. I
regolamenti relativi al personale dipendente dell'ordine
provinciale sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
2. Il consiglio generale si riunisce, su convocazione del
presidente, almeno due volte l'anno per l'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per
l'assolvimento delle altre attribuzioni di cui al comma 1.
3. Il consiglio direttivo di cui all'articolo 3:
a) elegge fra i suoi componenti il presidente, il
vice presidente, il segretario e il tesoriere;
b) provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni
dall'albo;
c) provvede alla tenuta dell'albo di cui
all'articolo 1 ed alla sua pubblicazione annuale;
d) vigila sulla conservazione del decoro e
dell'indipendenza della professione;
e) designa i rappresentanti dell'ordine provinciale
presso le commissioni, gli enti e gli organismi di cui alla
presente legge;
f) promuove le necessarie iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale e al progresso culturale degli
iscritti;
g) concorre con le autorità locali per la
predisposizione e l'attuazione di provvedimenti che risultino
di interesse per l'esercizio della professione;
h) esercita il potere disciplinare nei confronti di
tutti gli iscritti;
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i) interviene, ove richiesto, nelle controversie
insorte fra medici o fra medico e persone fisiche o giuridiche
in relazione all'attività professionale per ragioni di spese,
di onorari o per altre questioni inerenti l'esercizio
professionale, procurando la conciliazione della vertenza e,
in caso di mancato accordo, dando il suo parere sulle
controversie stesse;
l) valuta, a richiesta dell'iscritto, la congruità
degli onorari riscossi per l'opera professionale prestata;
m) assume iniziative dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione medica ed alla difesa
delle competenze professionali;
n) provvede all'amministrazione dei beni
dell'ordine provinciale;
o) propone all'approvazione del consiglio generale
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
p) stabilisce, entro i limiti necessari per il
funzionamento dell'ordine provinciale e per lo svolgimento dei
relativi compiti istituzionali, una tassa annuale. Stabilisce,
inoltre, le tasse per l'iscrizione all'ordine, per il
trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il
rilascio dei pareri, per la liquidazione degli onorari
proporzionalmente alla relativa entità, per la pubblicità in
materia sanitaria, nonché le tasse per ogni ulteriore
attribuzione istituzionale demandata all'ordine
provinciale;
q) richiede al presidente la convocazione
dell'assemblea degli iscritti, qualora lo ritenga opportuno in
relazione a temi di particolare interesse;
r) apporta alle tariffe minime e massime degli
onorari delle prestazioni medico-chirurgiche aumenti o
diminuzioni non superiori al 30 per cento in relazione ad
esigenze di carattere locale;
s) promuove periodiche verifiche della specifica
professione nei confronti degli iscritti ed effettua, se di
competenza territoriale, l'esame di abilitazione ai sensi
dell'articolo 25;
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t) designa un proprio rappresentante nelle
commissioni di esame di specializzazione scelto tra gli
specialisti della materia non in servizio presso
l'università;
u) designa i componenti delle commissioni di esame
per l'abilitazione all'esercizio professionale;
v) provvede alla sospensione cautelare
dall'esercizio professionale degli iscritti per i quali
risulti, a seguito di apposito parere espresso da una
commissione composta da tre esperti, la mancanza
dell'attitudine psico-fisica all'esercizio professionale. I
tre esperti sono designati, uno dal presidente del tribunale
competente per territorio, uno dal consiglio direttivo, uno
dall'interessato o dal coniuge o dai parenti fino al quarto
grado. Nel caso di omissione da parte dell'interessato o dei
familiari il presidente del tribunale provvede alla
designazione anche del terzo esperto. La sospensione può
essere comminata al massimo per un anno ed è rinnovabile
annualmente per ulteriori due anni, previo parere ulteriore
della commissione di esperti, fino alla cancellazione
definitiva;
z) propone all'approvazione del consiglio generale
i regolamenti relativi al personale.
4. Il collegio dei revisori dei conti dell'ordine
provinciale di cui all'articolo 3:
a) esamina il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo predisposti dal tesoriere ai sensi dell'articolo 5,
comma 5;
b) esamina i documenti amministrativi e
contabili.
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