| (Competenze del presidente, del vice presidente, del
segretario e del tesoriere dell'ordine provinciale).
1. Il presidente dell'ordine provinciale:
a) rappresenta l'ordine provinciale;
b) convoca e presiede il consiglio generale, il
consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti;
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c) presiede la commissione di esame per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
2. Il vice presidente dell'ordine provinciale:
a) sostituisce il presidente in caso di assenza o
di impedimento;
b) svolge le funzioni a lui delegate dal
presidente.
3. Il segretario dell'ordine provinciale:
a) redige i verbali delle assemblee e tiene i
registri prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
b) autentica le copie delle deliberazioni e degli
altri atti;
c) verifica l'attuazione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dell'andamento degli uffici, sui quali
riferisce al consiglio generale.
4. Il segretario di cui al comma 3, in caso di sua assenza
o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal
membro del consiglio direttivo più giovane di età che non
ricopra altre cariche.
5. Il tesoriere predispone il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo annuali, nonché esercita le competenze di cui
all'articolo 32 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Il tesoriere, in caso di assenza o impedimento, è
sostituito in tutte le sue funzioni dal membro più anziano di
età del consiglio direttivo che non ricopra altre cariche.
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