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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5294
DDL0425-0009
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL12-425)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Elezione del consiglio generale).
      1.  Gli iscritti all'ordine provinciale possono eleggere
  il consiglio generale ed esservi eletti.
    2.  Le elezioni del consiglio generale sono indette dal
  presidente ogni quattro anni, tra il mese di ottobre ed il
  mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio
  direttivo.
    3.  La comunicazione agli elettori della data delle elezioni
  è effettuata tra i sessanta e i quarantacinque giorni
  antecedenti la data stabilita ai sensi del comma 2, mediante
  lettera raccomandata da inviare a ciascun iscritto.  Nella
  comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede
  delle votazioni.  La comunicazione, recante il timbro a secco
  dell'ordine provinciale, ha valore di certificazione
  elettorale.
    4.  I candidati sono raggruppati in liste presentate da un
  numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, che deve
  essere almeno il doppio del numero dei consiglieri da
  eleggere.  Ogni candidato può far parte di una sola lista.
    5.  La sottoscrizione dei presentatori delle liste deve
  essere apposta su moduli
 
                              Pag. 12
 
  predisposti dall'ordine provinciale recanti nome, cognome,
  data e luogo di nascita e numero di iscrizione all'albo dei
  sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti
  di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, o dal
  segretario dell'ordine provinciale.  Ciascun presentatore può
  sottoscrivere una sola lista.  Nessuna lista può comprendere un
  numero di candidati superiore a quello degli eleggibili, né
  inferiore ad un terzo.
    6.  Le liste dei candidati sono presentate almeno venti
  giorni prima della data di inizio delle elezioni.  Sulla
  rispondenza delle liste alle disposizioni di cui al presente
  articolo, decide il consiglio direttivo entro cinque giorni
  dalla scadenza del termine di presentazione.  Le liste sono
  numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione ed
  affisse nella sede dell'ordine provinciale almeno dieci giorni
  prima della data delle elezioni.
    7.  Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi, di
  cui uno festivo, presso la sede dell'ordine provinciale, che è
  la sezione elettorale principale, e presso sezioni decentrate
  sul territorio provinciale.  Il consiglio direttivo uscente
  determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali,
  da un massimo di una ogni cinquecento iscritti ad un minimo di
  una ogni duemila iscritti, in base alle caratteristiche del
  territorio.
    8.  Il voto è espresso per la lista, con eventuale
  indicazione di un numero di preferenze non superiore al numero
  dei componenti del consiglio direttivo.
    9.  Ad ogni lista compete un numero di seggi proporzionale
  al numero dei voti ricevuti.  Non ottengono seggi le liste che
  non abbiano raggiunto almeno il 10 per cento di voti espressi.
  Il 20 per cento dei seggi è riservato alla lista di
  maggioranza relativa quale premio di maggioranza.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-425 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0425 TOTPAG=0027 TOTDOC=0031 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=011 PAGFIN=0012 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=042500 00 FASCIDC=12DDL0425 SORTNAV=0042500 000 00000 ZZDDLC425 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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