| (Elezione del consiglio generale).
1. Gli iscritti all'ordine provinciale possono eleggere
il consiglio generale ed esservi eletti.
2. Le elezioni del consiglio generale sono indette dal
presidente ogni quattro anni, tra il mese di ottobre ed il
mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio
direttivo.
3. La comunicazione agli elettori della data delle elezioni
è effettuata tra i sessanta e i quarantacinque giorni
antecedenti la data stabilita ai sensi del comma 2, mediante
lettera raccomandata da inviare a ciascun iscritto. Nella
comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede
delle votazioni. La comunicazione, recante il timbro a secco
dell'ordine provinciale, ha valore di certificazione
elettorale.
4. I candidati sono raggruppati in liste presentate da un
numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, che deve
essere almeno il doppio del numero dei consiglieri da
eleggere. Ogni candidato può far parte di una sola lista.
5. La sottoscrizione dei presentatori delle liste deve
essere apposta su moduli
Pag. 12
predisposti dall'ordine provinciale recanti nome, cognome,
data e luogo di nascita e numero di iscrizione all'albo dei
sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, o dal
segretario dell'ordine provinciale. Ciascun presentatore può
sottoscrivere una sola lista. Nessuna lista può comprendere un
numero di candidati superiore a quello degli eleggibili, né
inferiore ad un terzo.
6. Le liste dei candidati sono presentate almeno venti
giorni prima della data di inizio delle elezioni. Sulla
rispondenza delle liste alle disposizioni di cui al presente
articolo, decide il consiglio direttivo entro cinque giorni
dalla scadenza del termine di presentazione. Le liste sono
numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione ed
affisse nella sede dell'ordine provinciale almeno dieci giorni
prima della data delle elezioni.
7. Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi, di
cui uno festivo, presso la sede dell'ordine provinciale, che è
la sezione elettorale principale, e presso sezioni decentrate
sul territorio provinciale. Il consiglio direttivo uscente
determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali,
da un massimo di una ogni cinquecento iscritti ad un minimo di
una ogni duemila iscritti, in base alle caratteristiche del
territorio.
8. Il voto è espresso per la lista, con eventuale
indicazione di un numero di preferenze non superiore al numero
dei componenti del consiglio direttivo.
9. Ad ogni lista compete un numero di seggi proporzionale
al numero dei voti ricevuti. Non ottengono seggi le liste che
non abbiano raggiunto almeno il 10 per cento di voti espressi.
Il 20 per cento dei seggi è riservato alla lista di
maggioranza relativa quale premio di maggioranza.
| |