| (Composizione delle sezioni elettorali).
1. Le sezioni elettorali sono costituite da un
presidente, da due scrutatori e da un segretario, nominati,
almeno quindici giorni
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prima della data delle elezioni, dal consiglio direttivo, che
provvede anche alle eventuali sostituzioni.
2. Non possono essere nominati componenti della sezione
elettorale candidati all'elezione del consiglio generale.
3. Ciascuna delle liste concorrenti può accreditare presso
ogni sezione elettorale un rappresentante da essa
designato.
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