| (Votazioni).
1. Le votazioni si effettuano mediante schede pieghevoli
predisposte dall'ordine provinciale recanti, in appositi
spazi, l'indicazione delle liste individuate con il numero
progressivo, nonché tante righe quante sono le preferenze che
possono essere espresse ai sensi del comma 8 dell'articolo 7.
Sulle schede sono apposti il timbro dell'ordine e la firma di
uno degli scrutatori.
2. Il primo comma dell'articolo 17 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano
le seguenti norme: la scheda pieghevole viene consegnata
all'elettore dal presidente della sezione elettorale, previa
la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si
presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene
consegnata all'elettore una matita copiativa che dovrà essere
restituita al presidente con la scheda.".
3. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'articolo 17
del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, come sostituiti
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1959, n. 1360.
4. Il voto si esprime apponendo un segno di croce sul
numero della lista. Per l'espressione delle preferenze, che
sono valide solo se relative ai candidati della lista votata,
è necessario indicare il nome e il cognome dei candidati. Sono
valide le
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preferenze espresse indicando solo il cognome qualora non vi
siano più candidati con il medesimo cognome.
5. Qualora l'elettore non abbia contrassegnato alcuna lista
ma abbia espresso una o più preferenze per candidati compresi
tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la
lista alla quale essi appartengono.
6. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito
ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 sono considerate
nulle.
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