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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5296
DDL0425-0011
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL12-425)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Votazioni).
      1.  Le votazioni si effettuano mediante schede pieghevoli
  predisposte dall'ordine provinciale recanti, in appositi
  spazi, l'indicazione delle liste individuate con il numero
  progressivo, nonché tante righe quante sono le preferenze che
  possono essere espresse ai sensi del comma 8 dell'articolo 7.
  Sulle schede sono apposti il timbro dell'ordine e la firma di
  uno degli scrutatori.
    2.  Il primo comma dell'articolo 17 del regolamento
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
  1950, n. 221, e successive modificazioni, è sostituito dal
  seguente:
    "Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano
  le seguenti norme: la scheda pieghevole viene consegnata
  all'elettore dal presidente della sezione elettorale, previa
  la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si
  presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene
  consegnata all'elettore una matita copiativa che dovrà essere
  restituita al presidente con la scheda.".
    3.  Ai fini di cui al presente articolo si applicano le
  disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'articolo 17
  del regolamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, come sostituiti
  dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
  dicembre 1959, n. 1360.
    4.  Il voto si esprime apponendo un segno di croce sul
  numero della lista.  Per l'espressione delle preferenze, che
  sono valide solo se relative ai candidati della lista votata,
  è necessario indicare il nome e il cognome dei candidati.  Sono
  valide le
 
                              Pag. 14
 
  preferenze espresse indicando solo il cognome qualora non vi
  siano più candidati con il medesimo cognome.
    5.  Qualora l'elettore non abbia contrassegnato alcuna lista
  ma abbia espresso una o più preferenze per candidati compresi
  tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la
  lista alla quale essi appartengono.
    6.  Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito
  ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 sono considerate
  nulle.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-425 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0425 TOTPAG=0027 TOTDOC=0031 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=009 PAGFIN=0014 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=042500 00 FASCIDC=12DDL0425 SORTNAV=0042500 000 00000 ZZDDLC425 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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