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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5297
DDL0425-0012
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL12-425)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Scrutinio).
      1.  Le operazioni di scrutinio hanno inizio
  immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e sono
  pubbliche.
    2.  Le sezioni elettorali di cui all'articolo 8 procedono
  allo spoglio dei voti espressi per le liste e delle preferenze
  indicate per ciascun candidato annotando i risultati
  nell'apposito verbale.  I verbali sono immediatamente inoltrati
  alla sezione elettorale principale di cui al comma 7
  dell'articolo 7.
    3.  La cifra elettorale di una lista è costituita dal numero
  dei voti riportati dalla lista stessa.  La cifra individuale di
  ciascun candidato è costitutita dalla cifra di lista aumentata
  dei voti di preferenza ottenuti.
    4.  La sezione elettorale principale di cui al comma 7
  dell'articolo 7 provvede all'accantonamento del numero dei
  seggi spettanti come premio di maggioranza ai sensi del comma
  9 dell'articolo 7 ed al computo totale della cifra elettorale
  di ciascuna lista e della cifra individuale di ciascun
  candidato.
    5.  Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna
  lista, escludendo quelle che non abbiano raggiunto il 10 per
  cento dei voti espressi così come disposto al comma 9
  dell'articolo 7, si divide ciascuna cifra elettorale
  successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del
  numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i
  quozienti così
 
                              Pag. 15
 
  ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei
  consiglieri da eleggere, disponendoli secondo una graduatoria
  decrescente.  Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti
  sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
  graduatoria.  A parità di quoziente, nelle cifre intere e
  decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
  maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
  sorteggio.
    6.  Se ad una lista spettano più posti di quanto sono i suoi
  candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre
  liste, secondo l'ordine dei quozienti ai sensi del comma 5.
    7.  Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna
  lista ed attribuito il premio di maggioranza alla lista di
  maggioranza relativa ai sensi del comma 9 dell'articolo 7, i
  componenti del seggio elettorale compilano la graduatoria dei
  candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente
  delle rispettive cifre individuali.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-425 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0425 TOTPAG=0027 TOTDOC=0031 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=011 PAGFIN=0015 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=042500 00 FASCIDC=12DDL0425 SORTNAV=0042500 000 00000 ZZDDLC425 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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