| (Scrutinio).
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio
immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e sono
pubbliche.
2. Le sezioni elettorali di cui all'articolo 8 procedono
allo spoglio dei voti espressi per le liste e delle preferenze
indicate per ciascun candidato annotando i risultati
nell'apposito verbale. I verbali sono immediatamente inoltrati
alla sezione elettorale principale di cui al comma 7
dell'articolo 7.
3. La cifra elettorale di una lista è costituita dal numero
dei voti riportati dalla lista stessa. La cifra individuale di
ciascun candidato è costitutita dalla cifra di lista aumentata
dei voti di preferenza ottenuti.
4. La sezione elettorale principale di cui al comma 7
dell'articolo 7 provvede all'accantonamento del numero dei
seggi spettanti come premio di maggioranza ai sensi del comma
9 dell'articolo 7 ed al computo totale della cifra elettorale
di ciascuna lista e della cifra individuale di ciascun
candidato.
5. Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna
lista, escludendo quelle che non abbiano raggiunto il 10 per
cento dei voti espressi così come disposto al comma 9
dell'articolo 7, si divide ciascuna cifra elettorale
successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del
numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i
quozienti così
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ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli secondo una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanto sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre
liste, secondo l'ordine dei quozienti ai sensi del comma 5.
7. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna
lista ed attribuito il premio di maggioranza alla lista di
maggioranza relativa ai sensi del comma 9 dell'articolo 7, i
componenti del seggio elettorale compilano la graduatoria dei
candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente
delle rispettive cifre individuali.
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