| (Proclamazione e comunicazioni).
1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 10, il
presidente della sezione elettorale proclama eletti, fino alla
concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati
che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma 7
dell'articolo 10, hanno riportato le cifre individuali più
elevate e, a parità di cifra, il più anziano ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento approvato
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221.
2. Le schede valide e quelle nulle o contestate sono
raccolte in distinti plichi sigillati sui quali sono apposte
le firme dei componenti il seggio elettorale. Tali plichi sono
conservati per almeno sei mesi.
3. Il presidente uscente dell'ordine provinciale, entro
cinque giorni dalla data della proclamazione dei risultati,
comunica
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con lettera raccomandata i risultati delle elezioni agli
eletti, al Ministro della sanità e al Ministro di grazia e
giustizia, alla Federazione nazionale ed al prefetto.
4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221.
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