| (Elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei
revisori dei conti e dei rappresentanti nella federazione
regionale).
1. Per l'elezione dei componenti del consiglio
direttivo, del collegio dei revisori dei conti e di due
rappresentanti dell'ordine provinciale nel consiglio della
federazione regionale, il consiglio generale è convocato dal
membro più anziano, a mezzo lettera raccomandata, entro
quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Nella
lettera sono specificati la sede, la data e gli orari delle
votazioni che si effettuano in un'unica giornata.
2. Il seggio elettorale di cui al comma 1 è costituito da
un presidente, da due scrutatori e da un segretario. Svolge la
funzione di presidente il consigliere che ha ricevuto il
maggior numero dei voti ai sensi del comma 1 dell'articolo 11.
Svolgono le funzioni di scrutatori e di segretario
rispettivamente i consiglieri più anziani ed il più giovane di
età.
3. Le votazioni si effettuano mediante schede pieghevoli
predisposte dall'ordine provinciale, recanti tante righe
quante sono le preferenze che possono essere espresse per
ciascun organo, sulle quali sono apposti il timbro dell'ordine
provinciale e la firma di uno degli scrutatori.
4. La scheda pieghevole di cui al comma 3 è consegnata
all'elettore dal presidente della sezione elettorale, previa
la sua identificazione all'atto in cui l'elettore stesso si
presenta per esprimere il voto; contemporaneamente è
consegnata all'elettore una matita copiativa che dovrà essere
restituita al presidente con la scheda.
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5. Ogni componente il consiglio generale può esprimere un
numero di preferenze pari a due terzi, arrotondati per
eccesso, del numero degli eleggibili in ciascuno degli organi
di cui al comma 1.
6. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche. Risultano
eletti consiglieri, revisori dei conti e rappresentanti nel
consiglio della federazione regionale coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti di preferenza. Il
presidente del seggio proclama gli eletti e provvede alle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 3.
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