Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5299
DDL0425-0014
Progetto di legge Camera n. 425 - testo presentato - (DDL12-425)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C425. TESTIPDL
...C425.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC425 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei
  revisori dei conti e dei rappresentanti nella federazione
                         regionale).
      1.  Per l'elezione dei componenti del consiglio
  direttivo, del collegio dei revisori dei conti e di due
  rappresentanti dell'ordine provinciale nel consiglio della
  federazione regionale, il consiglio generale è convocato dal
  membro più anziano, a mezzo lettera raccomandata, entro
  quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.  Nella
  lettera sono specificati la sede, la data e gli orari delle
  votazioni che si effettuano in un'unica giornata.
    2.  Il seggio elettorale di cui al comma 1 è costituito da
  un presidente, da due scrutatori e da un segretario.  Svolge la
  funzione di presidente il consigliere che ha ricevuto il
  maggior numero dei voti ai sensi del comma 1 dell'articolo 11.
  Svolgono le funzioni di scrutatori e di segretario
  rispettivamente i consiglieri più anziani ed il più giovane di
  età.
    3.  Le votazioni si effettuano mediante schede pieghevoli
  predisposte dall'ordine provinciale, recanti tante righe
  quante sono le preferenze che possono essere espresse per
  ciascun organo, sulle quali sono apposti il timbro dell'ordine
  provinciale e la firma di uno degli scrutatori.
    4.  La scheda pieghevole di cui al comma 3 è consegnata
  all'elettore dal presidente della sezione elettorale, previa
  la sua identificazione all'atto in cui l'elettore stesso si
  presenta per esprimere il voto; contemporaneamente è
  consegnata all'elettore una matita copiativa che dovrà essere
  restituita al presidente con la scheda.
 
                              Pag. 17
 
    5.  Ogni componente il consiglio generale può esprimere un
  numero di preferenze pari a due terzi, arrotondati per
  eccesso, del numero degli eleggibili in ciascuno degli organi
  di cui al comma 1.
    6.  Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente
  dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche.  Risultano
  eletti consiglieri, revisori dei conti e rappresentanti nel
  consiglio della federazione regionale coloro che hanno
  riportato il maggior numero di voti di preferenza.  Il
  presidente del seggio proclama gli eletti e provvede alle
  comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 3.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-425 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0425 TOTPAG=0027 TOTDOC=0031 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=009 PAGFIN=0017 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=042500 00 FASCIDC=12DDL0425 SORTNAV=0042500 000 00000 ZZDDLC425 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati