Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


530
DDL0034-0016
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL12-34)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.42 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994. (*) Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione
                       tecnologica). 
      1.  Al fine di assicurare un più efficace e diretto
  rapporto tra attività produttive e attività di ricerca
  scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei
  livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, promuove iniziative di
  attività di ricerca e di qualificazione e formazione di
  risorse umane orientate alle esigenze delle attività
  produttive con particolare funzione di supporto ai processi di
  sviluppo delle piccole e medie imprese.
      2.  Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in
  particolare:
          a)  alla formazione di ricercatori e tecnici,
  anche orientati allo svolgimento di attività di
  valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per
  l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle
  varie aree economico-produttive;
          b)  al riorientamento e recupero di competitività
  di strutture di ricerca industriale anche mediante la
  creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della
  ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando
  tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e
  formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma
  organico di intervento.
      3.  Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati
  con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17
  febbraio 1982, n.  46, su proposta, oltre che dei soggetti
  previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili
  alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca
  applicata, nonché di consorzi e società consortili costituite
  con la partecipazione prevalente di uno o più dei soggetti
  indicati.  I relativi contratti possono essere affidati ai
  medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui
  all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.
 
                              Pag. 43
 
      4.  L'età per partecipare alle attività di formazione
  previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
  n. 67, è elevata a 32 anni.
      5.  Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e
  2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non
  inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
  con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11,
  comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  Tali risorse
  sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo
  speciale per la ricerca applicata istituito dall'articolo 4
  della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, cui sono posti a carico
  gli interventi del presente articolo.
 
DATA=940321 FASCID=DDL12-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0045 TOTDOC=0019 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0042 RIGINIZ=018 PAGFIN=0043 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=42 PAGEFIN=43 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=12DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati