| (Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione
tecnologica).
1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto
rapporto tra attività produttive e attività di ricerca
scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei
livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, promuove iniziative di
attività di ricerca e di qualificazione e formazione di
risorse umane orientate alle esigenze delle attività
produttive con particolare funzione di supporto ai processi di
sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in
particolare:
a) alla formazione di ricercatori e tecnici,
anche orientati allo svolgimento di attività di
valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per
l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle
varie aree economico-produttive;
b) al riorientamento e recupero di competitività
di strutture di ricerca industriale anche mediante la
creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della
ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando
tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e
formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma
organico di intervento.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati
con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, su proposta, oltre che dei soggetti
previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili
alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata, nonché di consorzi e società consortili costituite
con la partecipazione prevalente di uno o più dei soggetti
indicati. I relativi contratti possono essere affidati ai
medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui
all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.
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4. L'età per partecipare alle attività di formazione
previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, è elevata a 32 anni.
5. Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e
2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non
inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11,
comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse
sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo
speciale per la ricerca applicata istituito dall'articolo 4
della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, cui sono posti a carico
gli interventi del presente articolo.
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