| (Elezioni alle cariche ordinistiche).
1. Il consiglio direttivo, nella prima riunione
convocata dal consigliere che ha riportato il maggior numero
dei voti, elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto ed
a maggioranza dei voti, il presidente, il vice presidente, il
segretario ed il tesoriere.
2. Il presidente di cui al comma 1 comunica, con lettera
raccomandata, i risultati delle elezioni al Ministro della
sanità e al Ministro di grazia e giustizia, alla Federazione
nazionale, alla federazione regionale, all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza medici (ENPAM), al prefetto ed agli
uffici giudiziari della provincia.
3. Il collegio dei revisori dei conti, nella prima
riunione, convocata dal revisore che ha riportato il maggior
numero di voti, elegge il proprio presidente con le medesime
modalità di cui al comma 1.
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